Disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) i Modelli per la prestazione delle garanzie ai fini dei rimborsi IVA superiori a 15.000 euro.
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Lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.87349 del 26 giugno 2015, che ha approvato i nuovi Modelli di fideiussione bancaria e deposito in titoli di Stato, utili ad ottenere il rimborso del credito IVA superiore a 15.000 euro, ai sensi del nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. 175/2014 (cd. “Semplificazioni fiscali” – art.13)[1], procedura sempre più ricorrente per le imprese del settore delle costruzioni, dopo l’entrata in vigore della disciplina dello “split payment”[2].
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I nuovi Modelli, che sostituiscono i precedenti approvati con il Provvedimento del 10 giugno 2004, possono essere utilizzati a partire dal 27 giugno 2015[3], ferma restando la possibilità di continuare ad adoperare i vecchi Modelli fino al 31 dicembre 2015.
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Come noto, il D.Lgs. “Semplificazioni fiscali”, in vigore dal 13 dicembre 2014, ha previsto:
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– l’aumento dell’importo dei rimborsi IVA per i quali non è richiesta la garanzia fideiussoria, che passa da 5.164 euro a 15.000 euro (pertanto, per ottenere il rimborso di crediti di ammontare pari o inferiore a 15.000 euro, non è necessaria né l’apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria).
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Alla luce di tale novità, la garanzia fideiussoria deve essere prestata, per il rimborso del credito IVA superiore a 15.000 euro, in via obbligatoria dai cd. “contribuenti non virtuosi”[4], ovvero in via facoltativa dai cd. “contribuenti virtuosi”[5];
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– la necessità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, ovvero sull’istanza trimestrale da cui emerge il credito, al fine di ottenere il rimborso di crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro[6].
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Si ricorda che i primi chiarimenti sulle novità in tema di rimborsi IVA sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 32/E/2014.
Al riguardo, il citato Modello di fideiussione bancaria prevede che, ai fini del rimborso IVA richiesto all’Agenzia delle Entrate (cd. “procedura ordinaria”)[7], l’importo della garanzia deve comprendere:
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1. l’ammontare del credito IVA chiesto a rimborso, risultante dalla corrispondente dichiarazione (infrannuale o annuale) – sezione A del Modello;
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2. l’ammontare degli interessi che decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta di rimborso, sino al sessantesimo giorno successivo alla data di stipula della fideiussione (data presunta di pagamento) – sezione B del Modello[8];
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3. l’ammontare degli interessi sul credito IVA chiesto a rimborso, calcolati dalla data presunta di pagamento (60 giorni dalla data di presentazione della fideiussione) per tutta la durata della garanzia (3 anni dall’esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento) – sezione C del Modello.
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In sostanza, il Provvedimento specifica che dal computo di questi interessi sono esclusi quelli che decorrono dalla data di presentazione della fideiussione fino alla data di presunta effettuazione del rimborso, stimata pari a sessanta giorni.
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Per quel che riguarda, invece, la fideiussione dovuta in caso di richiesta di rimborso mediante la cd. “procedura semplificata”[9], il citato Provvedimento chiarisce che, nell’ammontare della stessa non vanno conteggiati gli interessi per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi.
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Per completezza, si ricorda che il credito IVA può essere utilizzato, oltre che a rimborso, anche in compensazione, secondo le modalità indicate negli schemi allegati.
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[1] Cfr. ANCE “Semplificazioni fiscali” – Rimborso del credito IVA – C.M. 32/E/2014 – ID n.19361 del 16 febbraio 2015 e “Semplificazioni fiscali – In Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 175/2014” – ID n.18616 dell’11 dicembre 2014.
[2]Come noto, in base al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd “split payment”), in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore di determinate pubbliche amministrazioni, l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario. – Cfr. ANCE “Split payment – Ufficializzato l’OK della Commissione UE” – ID n.20926 del 15 giugno 2015.
[3] Data di pubblicazione del Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
[4] In sostanza, devono prestare la garanzia i soggetti che:
– esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle cd. “start-up innovative”;
– hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dalla medesima disposizione.
– hanno presentato la dichiarazione, o l’istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
– richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
[5] Infatti, per questi ultimi (ossia i soggetti che, tra l’altro, esercitano l’attività d’impresa da almeno 2 anni e che non abbiano ricevuto avvisi di accertamento o rettifica dell’IVA per determinati importi), l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 32/E/2014 ha chiarito che il rimborso IVA superiore a 15.000 euro può essere chiesto anche presentando:
– la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, corredata dal visto di conformità, o la sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti a ciò abilitati;
– la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti determinati requisiti di solidità patrimoniale, continuità aziendale, e regolarità nel versamento dei contributi.
[6] Così come previsto anche ai fini della compensazione dei medesimi crediti con altri debiti fiscali in capo al contribuente.
[7] Si tratta delle richieste di rimborso, annuali (in via obbligatoria solo per importi superiori a 700.000 euro) ed infrannuali, effettuate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
[8]Ai sensi dell’art.38-bis, co.1, del D.P.R. 633/1972, il quale dispone, altresì, che gli interessi sono dovuti nella misura del 2% annuo.
Per quel che riguarda, invece, i rimborsi IVA infrannuali, si ricorda che gli interessi decorrono dal giorno venti del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di stipula della garanzia.
[9] Si tratta delle richieste di rimborso annuali (fino a 700.000 euro) effettuate nei confronti dell’Agente della riscossione (art.78, co.33-38, della legge 413/1991).
Per completezza, si evidenzia che l’importo della garanzia, nella “procedura semplificata”, non deve coprire tutto l’importo chiesto a rimborso, ma solo la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente, comprensiva degli interessi del 2% annuo, calcolati sul periodo di durata della stessa.
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4 allegati
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Prov. AdE n.87349 del 26 giugno 2015
fideiussione bancaria
deposito in titoli di Stato
schemi allegati