La tutela paesaggistica prevista dalla legislazione statale e ad essa riservata in via esclusiva costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, compresa quella sul recupero abitativo dei sottotetti esistenti. È quanto ha ribadito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 11 del 29 gennaio 2016, che ha dichiarato illegittimo l’art. 6 della LR Campania 15/2000 nella parte in cui permette agli interventi di recupero dei sottotetti di derogare le prescrizioni dei piani paesaggistici.
\r\n
La Consulta ha ricordato che, in base all’art. 145 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”, le previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici ed immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi in essi eventualmente contenute.
\r\n
Il Codice dunque definisce, con efficacia vincolante anche per le Regioni, i rapporti fra le prescrizioni del piano paesaggistico e quelle di carattere urbanistico-edilizio – sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi puntuali come il permesso di costruire – secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale.
\r\n
In allegato: Sentenza della Corte Costituzionale 11/2016