E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28/10/2020 il D.L. n. 137/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” c.d. “DL Ristori”, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, ossia da oggi, 29 ottobre 2020.
Si segnalano per quanto di interesse le seguenti disposizioni in materia di lavoro.
Art. 12) Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID possono richiedere i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD con causale COVID 19 (di cui agli articoli da 19 a 22 – quinquies del D.L. n. 18/20) per una durata massima di 6 settimane.
Eventuali periodi di trattamenti precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 104/20, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle suddette 6 settimane.
Le sei settimane previste dal decreto in esame sono riconosciute ai datori di lavoro rientranti in una delle seguenti due categorie:
- datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all’art. 1 c. 2 del D.L. n. 104/20, decorso il periodo autorizzato;
- datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19.
Per queste 6 settimane è previsto il versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo addizionale[1], determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019, pari a:
- 9% in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% nel caso in cui non sussista riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:
- riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- avvio dell’attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019;
- appartenenza del datore di lavoro ai settori interessati dal suddetto DPCM 24 ottobre 2020.
La domanda[2] di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD qui illustrati deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. in esame (quindi entro il 30 novembre 2020).
Nel caso di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i predetti termini sono differiti al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. in esame, se tale ultima data è posteriore rispetto ai medesimi termini. In via generale, decorsi inutilmente tali termini, il pagamento dei trattamenti e i relativi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il D.L. in esame dispone, altresì, che la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1 e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.
Le sei settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previste dal D.L. in esame sono concesse nel rispetto di un limite massimo di spesa (pari a 1.634,6 milioni di euro, di cui 1.161,3 milioni di euro per CIGO), il cui monitoraggio è affidato all’INPS. Pertanto, qualora da tale monitoraggio emerga che il predetto limite è stato raggiunto, anche in via prospettica, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.
E’ stata, inoltre, prorogata la sospensione, fino al 31 gennaio 2021, delle procedure di cui agli articoli 4[3], 5[4] e 24[5] della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Resta, altresì, preclusa fino alla suddetta data, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604[6], nonché le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Al riguardo si rileva però che, rispetto a quanto previsto dall’art. 14 del D.L. n. 104/2020, come convertito, con modificazioni dalla L. n. 126/2020, il divieto di licenziamento per i datori di lavoro è formulato in termini generali e non è più condizionato alla mancata integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle seguenti ipotesi:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22[7];
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/20[8], previsto per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, è riconosciuto per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
D’altra parte, i datori di lavoro che abbiano già richiesto l’esonero ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 104/20 possono rinunciare allo stesso per la frazione richiesta e non goduta e contestualmente presentare istanza di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal D.L. in esame.
Il suddetto esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni relative all’esonero medesimo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Art. 18) Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Prevista l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2. A tal proposito è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di euro 30.000.000.
Art. 22) Scuole e misure per la famiglia
Con la modifica del comma 1 dell’art. 21-bis del D.L. n. 104/20, è stato riconosciuto il diritto al lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente, minore di anni sedici (e non più di anni 14), disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. Tale diritto è stato esteso anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.
La possibilità di astenersi dal lavoro, fruendo dei congedi di cui al comma 4 dell’art. 21-bis, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è stata estesa anche al caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
[1] Il contributo addizionale si calcola sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
[2] Nella domanda deve essere inclusa l’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, avente a oggetto la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato. Ciò ai fini della determinazione, da parte dell’INPS, dell’aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuto. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati, ai fini delle quali INPS e Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
[6] Norme sui licenziamenti individuali
[7] NASPI
[8] Cfr. comunicazione Ance del 1 ottobre 2020.