E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, n. 161 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 emanato in attuazione dell’art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124.
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Con la disposizione citata si ricorda che è stato istituito un Fondo per la morosità incolpevole con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
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A tale fondo potranno accedere i comuni ad alta tensione abitativa che abbiano già avviato entro il 30 ottobre 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) appositi bandi per l’erogazione di contributi destinati ad intervenire per situazioni analoghe.
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Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 sono stati, quindi, ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse assegnate al Fondo nonché stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole per l’accesso ai contributi.
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In particolare, il decreto ha stabilito che per morosità incolpevole” deve intendersi la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” ossia: perdita di lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici ecc.
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Il provvedimento prevede, inoltre, che siano i Comuni a comunicare ai Prefetti l’elenco degli inquilini che richiedono il contributo e che sono in possesso dei requisiti per l’accesso allo stesso.
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