Il Ministero del lavoro, con l’allegata nota n. 52/2016, ha fornito chiarimenti in merito al ruolo delle Dtl nell’ambito della nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro del settore privato.
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Il dicastero rammenta che, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 151/2016, il lavoratore può presentare le dimissioni in via autonoma oppure avvalersi dei soggetti abilitati espressamente indicati dal legislatore (patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione), i quali sono responsabili dell’accertamento dell’identità del lavoratore.
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Poiché tra i soggetti abilitati rientrano anche le Commissioni di certificazione operanti presso le Direzioni territoriali del lavoro, viene chiarito che la disposizione normativa deve intendersi con riferimento alle “sedi” quali uffici in cui possono essere formalizzate le dimissioni, e non alle Commissioni quali organi collegiali. Analogo discorso vale anche per patronati ed enti bilaterali, per i quali non può che riferirsi al concetto di “sede” e non già di “organo”.
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Ne deriva che la procedura può essere svolta e sottoscritta direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di Presidente della Commissione, anche tramite un funzionario da questi appositamente incaricato.
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1 allegato
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