Con l’allegata nota prot. n. 37/0014974 del 1° settembre scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto alla richiesta di parere avanzata dall’Ance in merito all’interpretazione fornita dal dicastero medesimo sulla “diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno”, di cui alle disposizioni introdotte dal c.d. Jobs Act (D.L. n. 34/2014).
In particolare, il Dicastero aveva specificato, con la circolare suddetta, che “il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto o, per le attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine (…)”, consentendo, pertanto, alle imprese di nuova costituzione, c.d. start up, di potersi riferire ad un momento diverso rispetto a quello previsto per legge per l’assunzione di lavoratori a termine.
In virtù di tale precisazione e in assenza di una specifica previsione contrattuale sul punto, l’Ance ha chiesto conferma al Ministero sulla possibilità di applicare tale criterio anche nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro abbiano previsto criteri e modalità di conteggio diversi da quelli stabiliti dalla legge.
Sul punto, il Dicastero ha confermato che “in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti la fattispecie e salvo successivi interventi delle parti sociali, le imprese in questione potranno applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal CCNL”.
Pertanto, alla luce di tale chiarimento ministeriale, anche per le imprese di nuova costituzione che applicano il contratto collettivo nazionale dell’edilizia sarà possibile, ai fini dell’individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili, considerare i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione del primo lavoratore a termine.
Resta fermo che il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato il 25% e resta valida l’integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale
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