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A seguito dell’entrata in vigore il 1° luglio 2014 della norma UNI EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”, sono sorti dubbi in merito all’applicabilità o meno della stessa norma ad alcune tipologie di prodotti e alla loro eventuale conseguente marcatura CE.
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A tal fine, il CEN (Comitato europeo di normazione), in risposta ad una richiesta della Commissione europea, ha diffuso un elenco esteso, sebbene non esaustivo, dei prodotti in carpenteria metallica non ricadenti nell’ambito di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1.
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Pertanto, per tali tipologie di prodotto non si applica la marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1, sebbene possa eventualmente applicarsi la marcatura CE ai sensi di altra specifica tecnica/norma relativa alle medesime tipologie di prodotto.
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In allegato si riportano il documento del CEN e l’elenco dei prodotti non coperti dalla già citata norma.
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Implicazioni per le attività di cantiere a seguito dell’entrata in vigore della UNI EN 1090
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Le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) prevedono, al capitolo 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale”, che tutti i prodotti e materiali ad uso strutturale debbano essere qualificati dal produttore/fabbricante secondo una delle seguenti tre procedure alternative:
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- marcatura CE, per prodotti per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata in vigore;
- attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, per prodotti per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza;
- marcatura CE in conformità a Benestare Tecnico Europeo/Valutazione Tecnica Europea o, in alternativa, certificato di idoneità tecnica all’impiego, per prodotti innovativi o comunque non citati nel capitolo 11 e non ricadenti nelle precedenti due tipologie.
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Di conseguenza, l’entrata in vigore della norma UNI EN 1090-1 ha dato il via, per i prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale da essa coperti, all’obbligo di marcatura CE; marcatura CE che, costituisce qualificazione del prodotto sufficiente, ovvero sostituisce l’attestato di qualificazione precedentemente previsto per gli stessi prodotti ai sensi del punto 11.3.1.2 “Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione” delle NTC 2008, nonché esime il fabbricante dalla dichiarazione dell’attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica presso il Servizio Tecnico Centrale, di cui al punto 11.3.1.7 “Centri di trasformazione” delle NTC 2008.
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Si sottolinea che l’obbligo di marcatura CE non si applica alle produzioni/lavorazioni di materiale metallico ad uso strutturale, effettuate direttamente in cantiere sotto il controllo del Direttore dei Lavori; né ai prodotti fabbricati in stabilimento in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine e progetto specifici del committente.
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Si raccomanda pertanto di porre attenzione a che il progettista abbia fornito le specifiche tecniche del prodotto, conformemente ai requisiti di qualificazione come sopra descritti, ai fini di un corretto approvvigionamento del prodotto stesso.
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In fase di accettazione dei prodotti, è bene accertarsi che il Direttore dei Lavori proceda a verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (dichiarazione di prestazione), con i requisiti richiesti dalle NTC 2008 e dallo specifico progetto.
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Ciò permetterà di evitare problemi durante la fase di collaudo delle strutture.
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