In allegato la nota prot.n.189161 del 26 settembre 2019 del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, che riporta i chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 4 della legge regionale n.13 del 19 luglio 2019, in particolare si evidenzia quanto riportato in nota:
– I bandi e disciplinari di gara pubblicati successivamente al 29 settembre 2019, di appalti di lavori d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo dovranno prevedere il calcolo di determinazione della soglia di aggiudicazione previsto dall’art. 4 della L.R. 13/2019;
– Per i bandi pubblicati in data antecedente continuerà ad applicarsi la normativa nazionale;
– A decorrere dal 30 settembre, sussisterà l’obbligo (non più la facoltà) per le stazioni appaltanti di ricorrere al minor prezzo per gli appalti di lavori d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo.
Invitiamo le aziende a voler segnalare alla scrivente eventuali comportamenti difformi nei bandi adottati dalle Stazioni Appaltanti.