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L’Inps, con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014, relativa alla classificazione previdenziale delle Casse Edili, aveva disposto una variazione dell’inquadramento dal settore Industria – attività ausiliarie dell’edilizia – a quello Terziario, con efficacia dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della medesima circolare.
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Il nuovo indirizzo espresso dall’Istituto previdenziale, come noto, sta rendendo necessari, anche grazie al tempestivo intervento dell’Ance, alcuni approfondimenti in sede ministeriale.
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In virtù dei suddetti approfondimenti, pertanto, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 6099/14, ha invitano le proprie Sedi, in applicazione dell’articolo 3, comma 8 della legge 335/95 a: “sospendere l’efficacia dei provvedimenti di reinquadramento già notificati, ripristinando, in attesa di successive istruzioni, la situazione quo ante”.
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Per completezza, si ricorda che l’art. 3, co. 8 della L. n. 335/95, prevede che le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall’Inps.
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Si fa riserva di fornire tempestivamente ulteriori indicazioni in merito.
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