Con l’allegato messaggio n. 1822/20, l’Inps, anche a seguito di numerose richieste di chiarimenti, ha ritenuto opportuno riepilogare le regole amministrative relative al rapporto tra i trattamenti di integrazione salariale e l’indennità di malattia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.lgs n. 148/15, che stabilisce espressamente il principio di prevalenza del trattamento di CIG su quello di malattia, l’Istituto, sulla scorta di due precedenti circolari, la n. 197/2015 (Cig) e la n. 130/2017 (FIS), ha confermato, anche con riguardo alle domande di CIG, FIS, CIGD intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19 , il seguente indirizzo amministrativo.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. In tale circostanza il lavoratore non è tenuto a comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Se lo stato di malattia precede l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- se non è sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Messaggio Inps n.1822 del 30-04-2020