Con l’allegata circolare n. 102/15 l’Inps, sulla scorta di quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 59743/2015 del 30 aprile scorso, ha confermato, con decorrenza 15 maggio 2015, la riduzione della misura annuale del tasso di interesse di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,14% al 4,88%.
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Quanto sopra, come noto, fa seguito a quanto stabilito dall’art. 30 del DPR n. 602/73 che dispone, in particolare, che tali interessi di mora siano dovuti, per il periodo che intercorre tra la notifica della cartella e fino alla data di pagamento, al tasso determinato annualmente con decreto del MEF, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
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La variazione percentuale del tasso di interesse, peraltro, produce i propri effetti anche con riferimento alla misura degli interessi di mora dovuti per aver raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili circa il mancato o ritardato versamento dei premi contributivi previdenziali ed assistenziali o in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero di cui all’art. 116 c.9, della legge n. 388/00.
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1 allegato
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