Al fine della più ampia diffusione presso le Aziende, l’INAIL ha fornito le seguenti informazioni relative alla fruizione del beneficio della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
L’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (Decreto interministeriale 27.02.2019) riconosce una riduzione del tasso medio di tariffa alle Aziende che hanno attuato interventi volti al miglioramento della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro.
Tali interventi e la relativa documentazione che ne comprova l’attuazione sono predeterminati dall’Istituto.
Per accedere al beneficio l’Azienda, di regola entro il 28 febbraio, deve presentare tramite i servizi online la domanda e la documentazione probante l’intervento o gli interventi attuati nel corso dell’anno precedente.
Interventi prevenzionali
In allegato è disponibile la comunicazione n. 6094 del 13.05.2020, disponibile sul sito www.inail.it, che include il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021 (da presentare entro il 28 febbraio 2021), relativo agli interventi migliorativi, adottati dalle aziende nel corso del corrente anno 2020, ed un documento di sintesi.
Nel modulo sono indicati gli interventi prevenzionali predeterminati e la documentazione ritenuta probante che dovrà essere trasmessa insieme alla domanda. È in corso di emanazione anche la Guida alla compilazione.
Rispetto all’anno precedente, gli interventi sono stati riorganizzati secondo le seguenti sezioni:
A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
B: Prevenzione del rischio stradale
C: Prevenzione delle malattie professionali
D: Formazione, addestramento, informazione
E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F: Gestione delle emergenze e DPI.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Al raggiungimento di un punteggio almeno pari a 100 ed in presenza dei requisiti, il richiedente accede al beneficio in argomento.
Requisiti
La domanda di riduzione è accolta in presenza dei seguenti requisiti.
1. Osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, cioè in caso di inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30.01.2015.
L’azienda può dichiarare il possesso del requisito tramite dell’autocertificazione prevista dall’art.8 del D.M. 30.01.2015 che va presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (L’autocertificazione potrà essere predisposta sulla base del modello allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 15 marzo 2016, prot. 37/5081).
2. Regolarità contributiva.
3. Attuazione di interventi migliorativi della prevenzione. La presenza del requisito è verificata tramite la documentazione probante inviata secondo quanto stabilito dall’Istituto e specificato nel Modulo di domanda e nella Guida alla compilazione in corso di pubblicazione.
Misura della riduzione
A partire dall’anno 2019, la riduzione del tasso medio per prevenzione si applica anche allePAT di nuova costituzione (ossia anche per ditte/PAT attive per un periodo inferiore ad un biennio).
L’anzianità della PAT rileva esclusivamente per la determinazione della percentuale di riduzione applicabile, che è la seguente:
– nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%;
– dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno della medesima PAT, secondo la seguente tabella:
Lavoratori – anno Riduzione % |
Fino a 10,00 28 |
Da 10,01 a 50 18 |
Da 50,01 a 200 10 |
Oltre 200 5 |
Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito INAIL o contattare la Sede Inail competente per territorio.
3 allegati
1. Nuovo Modello – Riduzione Tasso per prevenzione
2. Mod 2021
3. SCHEDA SINTESI