Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la nota operativa con la quale l’Inail ha reso note le istruzioni e le scadenze relative all’Autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2019/2020.
Per i datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni assicurative territoriali), il termine per effettuare il versamento del premio in un‘unica soluzione o della prima rata è quello del 17 febbraio 2020. Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019, tramite i servizi telematici “Alpi online” e “invio telematico Dichiarazioni Salari”, il termine di scadenza è il 2 marzo 2020. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è il 902020.
Per le aziende che optassero per il versamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, tenuto conto del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha fissato per l’anno 2019 nella misura dello 0,93% il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi, dovranno essere utilizzati i seguenti coefficienti, da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata.
Rata Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficiente interesse
2 16.5.2020 18.5.2020 0,00226767
3 16.8.2020 20.8.2020 0,00461178
4 16.11.2020 16.11.2020 0,00695589
Si ricorda che il pagamento del 25% dell’importo complessivamente dovuto come prima rata dovrà avvenire entro il 17 febbraio 2020 e che, entro la medesima data, attraverso il servizio telematico dell’Inail “Riduzione presunto”, dovrà essere comunicata e motivata l’eventuale riduzione delle retribuzioni, indicando il minor importo che verrà corrisposto nel 2020.
Per l’autoliquidazione 2019/2020 si conferma che non deve essere applicata l’aliquota addizionale per il fondo vittime dell’amianto e, pertanto, non deve essere calcolata sia sul premio di regolazione 2019 sia sul premio di rata 2020.
Tra gli incentivi per la riduzione del premio in misura pari al 50%, si ricordano:
- l’incentivo per il sostegno alla maternità e paternità, riconosciuto per la sostituzione di lavoratori in congedo e per il quale è necessario indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo”, codice “7”, l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione;
- l’incentivo per le assunzioni di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, di cui all’art. 4 co. 8-11 della L. n. 92/12.
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