L’Inps, con l’allegata circolare n. 9/20, ha comunicato, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 338/89, convertito nella L. n. 389/89, i nuovi limiti minimi di retribuzione giornaliera da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, che dovranno essere presi in considerazione dal 1° gennaio 2020.
A tal riguardo, si ricorda che i minimali si ottengono, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 402/81, convertito nella L. n. 537/81, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, che per il 2019 è stato determinato nella misura dello 0,5%.
Tra le misure oggetto di variazione si segnalano, in particolare:
i nuovi limiti di retribuzione giornaliera che, a valere dal periodo di paga 1° gennaio 2020, sono stabiliti, relativamente all’industria, in € 135,48, € 40,93 e € 38,21, rispettivamente, per il dirigente, impiegato e operaio. Gli importi relativi agli impiegati ed agli operai dovranno essere adeguati ad euro 48,98, ossia 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che, dal 1° gennaio 2020, è pari ad € 515,58 mensili.
Per l’anno 2020, gli importi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi sono i seguenti:
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione |
€
4,00 8,00 5,29 |
Fringe benefit (tetto) |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
1.549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
2.065,83 |
Dal 1° gennaio 2020, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in € 47.379,00, con la conseguente applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, ex art. 3-ter della L. n. 438/92, sulla quota eccedente tale limite, che, rapportato al criterio della mensilizzazione, è pari ad € 3.948,00.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, rivalutato, in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat, per l’anno 2020 è pari ad € 103.055,00.
Rapportato al trattamento minimo di pensione pari a € 515,58 Il valore da prendere a riferimento come limite settimanale e annuale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi per l’anno 2020 è pari, rispettivamente, ad euro 206,23 ed euro 10.724,00.
In relazione al periodo di gennaio 2020, i datori di lavoro che non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati potranno regolarizzare tale mensilità entro il 16 aprile dello stesso anno.
Per completezza, si fornisce, unitamente alla nota in oggetto, la tabella relativa ai limiti di retribuzione giornaliera, da valere per il periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2020
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