Il TAR Lecce, il 4 ottobre u.s., ha pubblicato il dispositivo di sentenza n. 1529/2019 (a seguito dell’udienza di discussione svoltasi il 2 ottobre u.s.) relativa al ricorso promosso da ANCE ed ANCE Lecce (insieme a due imprese associate) avverso gli atti di una procedura di gara indetta dal Comune di Lizzanello (LE) gestito dalla centrale di committenza ASMEL e svolta sulla relativa piattaforma di e-procurement.
Nello specifico, al Giudice amministrativo territoriale era stato chiesto, nel ricorso, di valutare l’illegittimità:
1. delle clausole del bando che prevedevano, nell’ambito dell’OEPV, l’attribuzione di punteggio in ragione dell’offerta di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base d’asta;
2. della clausola che prevedeva, a carico dell’aggiudicatario, il pagamento di una somma pari all’1% dell’importo complessivo posto a base di gara a titolo di corrispettivo per i servizi di committenza dalla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S.c.a.r.l.”.
La pronuncia in esame, pertanto, ha annullato gli atti di gara impugnati, in continuità con l’ordinanza cautelare n. 328/2019 dello stesso TAR (vedi NEWS ANCE ID 36376 DEL 20 GIUGNO 2019), a sua volta confermata in sede di appello cautelare dall’ordinanza n. 3810/2019 del Consiglio di Stato (vedi ID 36865 DEL 2 AGOSTO 2019).
Le conclusioni alle quali è giunto il TAR salentino sembrano, quindi, aderire a quanto ANCE ha sempre sostenuto in merito sia alla rilevanza delle opere/prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto a base di gara, sia all’addebito dei costi di gestione delle gare telematiche posto in capo agli aggiudicatari.
Su quest’ultimo punto, in particolare, l’Associazione, in questi ultimi anni, non ha mai smesso di sottoporre all’ANAC la valutazione in merito alla possibile illegittimità dell’obbligo di rifusione di tali costi, anche tramite un’attività di segnalazione di bandi caratterizzati da simile criticità, trovando sempre riscontri positivi – si vedano, da ultimo, il parere n. 44206 del 3 Giugno u.s. (vedi NEWS ANCE ID 36309 dell’11 GIUGNO 2019) e la recentissima delibera n. 780 del 4 settembre 2019 (NEWS ID 37234 del 1° OTTOBRE 2019).
Naturalmente, occorrerà attendere il deposito della sentenza integrale (che, a norma dell’art. 89 c.p.a., dev’essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa), per esaminare l’iter motivazionale percorso dai giudici di prime cure.
Riferimenti esterni:
· TAR Puglia – Lecce, Sez. III, Dispositivo di sentenza 4 ottobre 2019, n. 1529.
· TAR Puglia – Lecce, Sez. III, Dispositivo di sentenza 4 ottobre 2019, n. 1529.
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