Si informa che il Ministero del lavoro, con l’allegato decreto direttoriale n. 63 del 2 dicembre 2014, modificando l’art. 2, comma 5, del decreto n. 1709/2014 sulla c.d. “Garanzia Giovani”, ha riconosciuto la possibilità di fruire dell’incentivo per le assunzioni di giovani effettuate dal 1° maggio 2014 al 30 giugno 2017.
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In precedenza, la decorrenza dell’incentivo era fissata al 3 ottobre 2014.
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Il provvedimento dispone che i datori di lavoro che intendono essere ammessi al beneficio per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014 (data di pubblicazione del citato decreto n. 1709/2014), devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza preliminare di ammissione all’INPS, secondo le istruzioni che saranno fornite a breve dall’Istituto.
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Si rammenta che il bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, c.d. NEET, ossia non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione, registrati al Programma Garanzia Giovani, tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o a termine, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi, anche in somministrazione.
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E’, inoltre, concesso in caso di lavoro a tempo parziale, con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro, mentre è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
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Per i rapporti di lavoro instaurati in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia o Puglia, con il precedente decreto è stato specificato che l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
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Ogni informaz ione utile è rinvenibile sul sito www.garanziagiovani.gov.it.
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