Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che sul sito del Ministero del lavoro e su quello Garanzia Giovani è stato pubblicato l’allegato Decreto Direttoriale n. 11/2015, con il quale sono state apportate modifiche al Decreto Direttoriale n. 1709/2014 relativo al “bonus occupazionale” previsto dal programma “Garanzia Giovani”.
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In particolare, con modifica degli artt. 4, 5 e 7, è stato disciplinato quanto segue:
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- l’incentivo è riconosciuto anche alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro intermittente e a scopo di somministrazione, qualora l’agenzia per il lavoro fruisca, per la stessa assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento;
- il bonus è esteso anche al contratto di apprendistato professionalizzante (rimane esclusa la fruizione per le altre due tipologie di apprendistato), nell’importo stabilito per il rapporto a tempo indeterminato. Nell’ipotesi in cui la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto;
- fermo restando che non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, è invece possibile fruire del beneficio in caso di proroga del contratto se la durata complessiva dello stesso sia pari o superiore a 6 mesi; qualora la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi 6 mesi;
- il bonus è cumulabile con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva – anche a carattere regionale – non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.
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Sul punto, nel far riserva di ulteriori comunicazioni a seguito delle istruzioni Inps che dovrebbero essere diramate a breve, si evidenzia, in particolare, che il bonus è cumulabile con l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/14 (legge di stabilità 2015), con esclusione dell’apprendistato, con le previsioni di cui agli artt. 1 del decreto-legge n. 76/2013 e 2, comma 30, della legge n. 92/12 (Riforma Fornero), con lo sgravio contributivo di cui all’art. 22 della legge n. 183/11 (legge di stabilità 2012), nonché con le agevolazioni previste dal d.lgs. n. 167/11.
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In allegato si riporta, altresì, una scheda riepilogativa sull’incentivo, nonché la versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709/2014, così come innovato dal Decreto Direttoriale in esame e dal Decreto Direttoriale n. 63/2014, che ha reso retroattivo il “bonus occupazionale” alle assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014, data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni del provvedimento in oggetto.
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Al riguardo, si segnala, per l’appunto, che l’Inps, con l’allegato messaggio n. 1316/2015, ha reso noto che sono state aggiornate le procedure informatiche per consentire l’inoltro delle istanze di ammissione al beneficio per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014.
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4 allegati
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Decreto Direttoriale_11_2015
Decreto Direttoriale_1709_2014
Garanzia_giovani_bonus_occupazionale
Inps_messaggio 1316 del 20_02_2015