Il Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2015, in attuazione della legge n. 23/2014 cd. “Delega Fiscale”, ha approvato lo schema di decreto legislativo in materia di fatturazione elettronica tra privati (Atto n. 162).
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Tale schema è attualmente all’esame delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, che dovranno esprimere il proprio parere entro il prossimo 29 maggio 2015.
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Dopo i pareri parlamentari, lo schema di decreto legislativo tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione, a cui seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Fatturazione elettronica tra privati – Atto n. 162
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Lo schema di decreto legislativo “in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” prevede, dal 1° gennaio 2017, la possibilità, per le imprese, di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute, beneficiando di un “regime premiale” di semplificazione negli adempimenti.
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In particolare, lo schema di decreto legislativo n. 162 contiene disposizioni relative:
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· alla fatturazione elettronica facoltativa tra privati (art. 1);
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· alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio al minuto (art. 2);
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· agli “incentivi” previsti per i soggetti che decidono di optare per i suddetti regimi, anche sotto forma di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti (art. 3 e 4);
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· alla cessazione di tali effetti premiali (art. 5).
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Con riferimento alla tempistica per l’attuazione del nuovo regime di fatturazione elettronica tra privati, il Provvedimento prevede il seguente iter:
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1) dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio di “generazione” e “trasmissione” delle fatture elettroniche, per consentire a tutti i soggetti IVA di utilizzare fatture telematiche anche tra privati;
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2) dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso l’Agenzia delle Entrate, mette gratuitamente a disposizione dei soggetti IVA il “Sistema di Interscambio”[1] per consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato.
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In merito, si evidenzia che tale meccanismo è previsto dal Legislatore in via facoltativa rispetto alle ordinarie regole di fatturazione, pertanto i soggetti IVA potranno utilizzare il nuovo sistema di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.
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Dunque, l’opzione per la fatturazione telematica può essere esercitata a partire dalla medesima data e ha una durata di cinque anni che, se non revocata, si rinnova automaticamente per un ulteriore quinquennio.
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Successivamente, sarà emanato un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite preventivamente le associazioni di categoria, che definirà le modalità tecniche, il formato ed i termini per la trasmissione telematica delle suddette fatture.
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Nel medesimo Provvedimento viene, altresì, previsto un sistema “premiale” per i soggetti IVA che esercitano l’opzione per il nuovo sistema di fatturazione elettronica tra privati.
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A tal riguardo, di particolare importanza per le imprese che decidono di optare per l’utilizzo della fatturazione elettronica tra privati sono le semplificazioni in materia di rimborsi IVA.
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In particolare, viene previsto, per tali soggetti, il diritto di ottenere i rimborsi IVA (di cui all’art. 30 del D.P.R. 633/1972) in via prioritaria, ossia entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, anche in assenza dei presupposti descritti dalla medesima norma[2].
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Inoltre, per i contribuenti che decidono di optare per il nuovo metodo di fatturazione telematica, è prevista l’eliminazione di una serie di adempimenti, quali:
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– la comunicazione telematica di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA, cd. “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010);
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– la comunicazione telematica annuale all’Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000 euro, effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede/residenza nei cd. Paesi Black list (art. 1, co. 1, del DL 40/2010);
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– i modelli INTRASTAT, limitatamente alle sole prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Paese comunitario.
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Infine, lo schema di decreto legislativo, nell’ipotesi di mancato invio telematico delle fatture o di invio parziale dei dati, oltre all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n.471/1997 (da 258 a 2.065 euro), prevede la cessazione degli effetti premiali derivanti dall’esercizio dell’opzione.
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[1] Tale Sistema è già operante per la fatturazione elettronica nei confronti della PA, obbligatoria dal 31 marzo 2015. Sul punto cfr. da ultimo ANCE “Fatturazione elettronica dal 31 marzo per tutte le PA – Circolare n.1/DF/2015” – ID N. 19660 del 10 marzo 2015 ed ANCE “Fatturazione elettronica verso la P.A. – Nuovo Dossier ANCE” – ID n. 17328 del 07 agosto 2014.
[2] In merito, si ricorda che l’art. 30, co. 2, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che: “Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all’atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell’articolo 17-ter;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17.