Emissione e conservazione della fatturazione elettronica nei confronti della P.A., in vigore dal 6 giugno 2014, ed ulteriori profili applicativi della disciplina.
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Questo il contenuto dell’intervento della dr.ssa Lucia Pace e del dott. Raffaele Corso di Confindustria (rispettivamente, Area Credito e Finanza ed Area Politiche Fiscali), durante la Commissione Referente Economico – Fiscale Tributario dell’ANCE tenutasi lo scorso 11 giugno.
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Come noto, l’obbligo di fatturazione elettronica è scattato dal 6 giugno 2014 per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati nell’elenco ISTAT[1].
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Diversamente, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A. (ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri) nonché delle Amministrazioni locali (ad es., Regioni, Province e Comuni), la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria dal 31 marzo 2015.
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Quest’ultimo termine, originariamente fissato al 6 giugno 2015, è stato anticipato dall’art.25 del D.L. 66/2014 (attualmente all’esame della Camera dei Deputati per la relativa conversione in legge – atto n.2433/C).
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Il D.L. 66/2014 ha, poi, previsto l’obbligo di indicare nelle fatture elettroniche relative a contratti pubblici i codici CIG (codice identificativo di gara) e CUP (codice unico di progetto – art.25, co.2, lett.a), pena il mancato pagamento del corrispettivo da parte delle P.A. [2].
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Al riguardo, in sede di conversione in legge del D.L. 66/2014, è stato precisato che:
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– il codice CIG non è obbligatorio nella fattura elettronica, nell’ipotesi in cui tale indicazione sia esclusa anche nelle transazioni finanziarie verso la P.A., ai sensi di quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n.4[3];
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– i predetti codici CIG e CUP debbano essere inseriti, a cura della P.A., nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola di cui all’art.3, co.8, della legge 136/2010[4], la quale deve riportare espressamente che le parti sono obbligate ad apporre tali codici sulle relative fatture elettroniche, ai sensi dell’art.25 del D.L. 66/2014.
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A seguito della conversione in legge del D.L. 66/2014, l’ANCE provvederà ad aggiornare con le predette novità il proprio Dossier operativo, relativo alla nuova disciplina della fatturazione elettronica.
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[1] Si tratta dell’elenco aggiornato annualmente, entro il 31 luglio, ai sensi dell’art.1, co.5, della legge 311/2004 (cfr. elenco ISTAT pubblicato nella G.U. 229 del 30 settembre 2013).
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[2] Tale ulteriore ipotesi si aggiunge alla già vigente esclusione dall’obbligo di inserire in fattura il codice CIG, prevista dal medesimo D.L. 66/2014, qualora l’operazione nei confronti della P.A. si ponga al di fuori dell’ambito applicativo della legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in funzione antimafia.
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Sotto tale profilo, si evidenzia che i predetti casi di esclusione sono indicati nella tabella 1, allegata al D.L. 66/2014, ed aggiornata con Decreto del Ministro dell’economia e finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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Anche tale ulteriore disposizione è stata inserita in corso di conversione in legge del D.L. 66/2014.
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[4]Legge 13-8-2010 n. 136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
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(omissis)
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Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
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(omissis)
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8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.
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(omissis)
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