Con l’allegata circolare n. 94/15, relativa alla nuova disciplina della NASpI, l’Inps ha fornito le istruzioni operative preannunciate nel precedente messaggio n. 2971/15, già oggetto della comunicazione Ance del 4 maggio scorso.
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Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, i soggetti destinatari ed i requisiti per l’accesso al nuovo trattamento, l’Istituto ha espressamente ricordato che il diritto alla NASpI, oltre che nei casi riconducibili ad uno stato di disoccupazione involontaria del lavoratore, matura anche nei casi di:
dimissioni per giusta causa, ossia scaturite, a titolo esemplificativo, dal mancato pagamento della retribuzione, dalle modifiche peggiorative delle mansioni lavorative, dal c.d. mobbing, etc;
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro se intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/66, così come modificato dall’art.1, co. 40 della L. n. 92/12.
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Tale prestazione, peraltro, interviene anche durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/01.
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Per ciò che concerne l’ulteriore requisito di accesso alla NASpI, ossia le tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione, l’Inps ha evidenziato che, a tal fine, sono valide tutte le settimane retribuite a patto che la retribuzione non sia inferiore ai minimali settimanali. La contribuzione utile ai fini della NASpI è, più in generale, quella dovuta, ma non versata, ai sensi dell’art. 2116 del c.c. c.d. automaticità delle prestazioni.
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Per il perfezionamento del requisito si considerano, altresì, utili i contributi e i periodi lavorativi come di seguito rappresentati:
i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se, all’inizio dell’astensione, risulti già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
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Diversamente, non sono considerati utili ai fini della NASpI i periodi non coperti dalla contribuzione effettiva, ma dalla c.d. contribuzione figurativa.
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Si tratta in particolare dei periodi di:
malattia ed infortunio sul lavoro, nel caso di mancata integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore;
assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore.
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I suddetti periodi, da considerare neutri, ampliano, pertanto, il quadriennio di riferimento per la verifica del requisito contributivo.
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In riferimento all’ultimo dei tre requisiti ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ossia quello relativo alle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti lo stato di disoccupazione, l’Inps ha rilevato che si tratta di quelle giornate di effettiva presenza sul lavoro indicate nel flusso mensile UNIEMENS, indipendentemente dalla loro durata oraria.
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Anche in questo caso, i periodi coperti da contribuzione figurativa conseguenti alla malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore, assenze per permessi e congedi, ampliano, per un periodo pari alla durata degli eventi stessi, il periodo in cui calcolare le trenta giornate lavorative nei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.
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Per ciò che concerne il calcolo e la determinazione della misura dell’indennità, è importante osservare che questa viene rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
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La NASpI, che per il 2015 non potrà superare l’importo massimo di 1.300 euro mensili, subirà una riduzione del 3% a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione del trattamento che, ad ogni modo, non sarà soggetto al prelievo contributivo nella misura prevista per gli apprendisti e pari al 5,84%.
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La prestazione assistenziale, che per gli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2017 verrà riconosciuta per un periodo massimo di 78 settimane, per gli eventi di disoccupazione successivi al 1° maggio 2015 sarà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
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A tal fine, non verranno computati i periodi contributivi che hanno già consentito l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione come quella Ordinaria (DSO) e di Aspi. Proprio in virtù delle norme e discipline differenti in materia di disoccupazione, l’Istituto ha richiamato, nella nota in oggetto, alcuni casi esemplificativi, a cui si fa esplicito rinvio per una maggiore conoscenza, concernenti le modalità di calcolo dei periodi di contribuzione ai fini della determinazione dei periodi di fruizione della NASpI.
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A pena di decadenza, i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti devono presentare istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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Tale termine decorre dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; a tal riguardo, i recenti orientamenti della giurisprudenza hanno derogato tale termine, prevedendo, in particolare, l’interruzione del decorso dello stesso nelle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio del congedo di maternità.
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L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla partecipazione alle iniziative di ricerca di una nuova attività lavorativa o di riqualificazione professionale che siano, ai sensi di quanto previsto dal co. 3 dell’art. 1 della L. n. 183/14, altresì connesse alle ulteriori misure di ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo, individuate in un apposito decreto di prossima emanazione.
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Nel caso in cui il lavoratore fruitore della NASpI trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, che garantisca allo stesso un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale ipotesi, infatti, l’indennità verrà sospesa d’ufficio e riprenderà ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.
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Nel caso in cui il lavoratore percettore di NASpI trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, che garantisca un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, questi conserverà il diritto alla prestazione, ma in misura ridotta. In tale circostanza il lavoratore sarà tenuto a comunicare all’Inps, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. In questo caso il datore di lavoro o l’utilizzatore, in caso di contratto di somministrazione, non dovrà coincidere con il datore di lavoro per il quale il percettore lavorava in precedenza.
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Determinano la perdita della fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo:
la perdita dello stato di disoccupazione;
l’inizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste;
il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
il diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
il mancato adempimento delle regole di condizionalità, ovvero quelle sopra riportate connesse alla ricerca di occupazione e reinserimento ed oggetto del futuro apposito decreto.
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La nota in parola, a cui si fa esplicito rinvio per quanto non espressamente richiamato nella presente Comunicazione Ance, ha chiarito, inoltre, che, per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti, d’ufficio, i contributi figurativi, utili ai fini pensionistici. Tali contributi sono rapportati, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte, all’importo massimo mensile della NASpI. Per l’anno 2015, pertanto, la contribuzione sarà riconosciuta nel limite massimo di euro 1.820,00, in quanto l’importo massimo di NASpI è pari ad euro 1.300,00.
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Fermo restando che per quanto non disciplinato espressamente dal decreto n. 22/15 ed, in quanto compatibili, restano operative le norme in materia di ASpI, comprese quelle relative al finanziamento, agli eventi di disoccupazione intervenuti entro il 30 aprile 2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, si applicano, fino alla scadenza naturale o decadenza dalla prestazione, le disposizioni di cui all’art. 2 della L. n. 92/12 relative all’ASpI.
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