A seguito della sentenza n. 203/2013 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità/paternità) estendendo il diritto al congedo per l’assistenza al disabile grave al parente o affine entro il terzo grado convivente con il disabile stesso, l’Inps ha diramato la circolare n. 159/2013.
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L’Istituto ha precisato che il congedo in esame può essere riconosciuto, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma suddetta, secondo il seguente ordine di priorità:
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1) il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
3) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
5) un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità.
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L’Inps rammenta che la domanda di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica e che, alla luce delle innovazioni introdotte, sono in corso di aggiornamento le relative procedure informatiche