Come noto, l’art. 1 del Decreto Legge n. 338/89, convertito nella L. n. 389/89, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che a tali trattamenti debbano essere commisurati i contributi versati anche dai datori di lavoro che non aderiscono, neppure di fatto, alla contrattazione collettiva da essi disciplinata.
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Al riguardo l’Inps, come ogni anno, ha fornito, con l’allegata circolare n. 11/15, i nuovi limiti di retribuzione giornaliera, che dovranno essere presi in considerazione ai fini contributivi con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
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Per la determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, è necessario tener conto anche dei minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge e, per tale motivo, il minimale contrattuale di cui al suddetto art. 1, co. 1 del D.L. n. 338/89, dovrà essere adeguato al primo, non potendo essere inferiore del 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
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I minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, peraltro, devono essere rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat che, per il 2014, è stato determinato nella misura dello 0,20%.
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Tra le misure oggetto di variazione, si segnalano in particolare:
i nuovi limiti di retribuzione giornaliera che, a valere dal periodo di paga 1° gennaio 2015, sono stabiliti, relativamente all’industria, in € 131,89, € 39,85 ed € 37,20, rispettivamente per il dirigente, impiegato e operaio.
Gli importi relativi agli impiegati ed agli operai dovranno essere adeguati ad euro 47,68, ossia il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che dal 1° gennaio 2015 è pari ad € 501,89 mensili.
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La prima fascia di retribuzione pensionabile, dal 1° gennaio 2015, è stata determinata in € 46.123,00, con la conseguente applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, ex art. 3-ter della L. n. 438/92, sulla quota eccedente tale limite, che rapportato al criterio della mensilizzazione è pari ad € 3.844,00.
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Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie o che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo nella misura dello 0,20%, per l’anno in corso, è pari ad € 100.324,00.
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Per ciò che concerne il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, tenuto conto che questo è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione al 1° gennaio di ciascun anno, pari ad euro 501,89 per l’anno 2015, è determinato in € 200,76.
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La nota in parola, inoltre, riporta uno schema riepilogativo, a cui si fa esplicito rinvio, degli importi che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente; tra questi si evidenziano quelli relativi alle indennità sostitutive di mensa, pari ad € 5,29 giornalieri ed alla trasferta nazionale, pari ad € 46,48, sempre giornalieri.
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Si segnala, infine, che le imprese le quali, nel mese di gennaio 2015, non abbiano potuto applicare quanto contenuto nella presente circolare, potranno regolarizzare il medesimo periodo di gennaio entro il giorno 16 aprile 2015, come da procedura richiamata.
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Per completezza si fornisce, unitamente alla nota in oggetto, la tabella relativa ai limiti di retribuzione giornaliera, da valere per il periodo di paga che decorre dall’ 1° gennaio 2015.
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