E’ stato approvato, in via definitiva, presso l’Aula del Senato, il disegno di legge n. 2237/S, di conversione del decreto legge 210/2015, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” c.d.”Milleproroghe”.
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In particolare, si segnala l’accoglimento dell’istanza presentata dall’Ance in merito alla proroga, per tutto il 2016, dell’esonero dal versamento del contributo licenziamento, di cui all’art. 2, co. 31[1], della L. n. 92/12, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
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Pertanto, anche per il 2016, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.
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Inoltre, nella Relazione tecnica, aggiornata della Ragioneria Generale dello Stato,sul disegno di legge in oggetto è stato precisato che, alle minore entrate derivanti dalla proroga dell’esonero dal versamento del contributo Naspi per il 2016, quantificate in 38 milioni di euro, si provvede, così come per gli anni 2014 e 2015, mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, co. 1, lett. a) del D.L. n. 185/2008 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2/2009, che presenta le necessarie disponibilità.
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E’ stata, altresì, stimata, mantenendo il trend degli anni precedenti, la platea di lavoratori interessati dall’esonero contributivo stesso, per l’anno 2016, in 68.800 unità.
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In accoglimento delle istanze avanzate dall’Ance, è stato, inoltre, presentato un ordine del giorno, G2-quater.2 (primo firmatario Sen. Puglia), che impegna il Governo a porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata (…).
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Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni in attesa delle relative circolari operative da parte dell’Inps e del Ministero del Lavoro a seguito della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
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[1] In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.