E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4/11/2020, il DPCM 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Si segnala, in via preliminare, che la principale novità recata dal DPCM riguarda l’introduzione di più stringenti misure di contenimento, in aggiunta a quelle disposte per l’intero territorio nazionale, nelle Regioni che presentino livelli di rischio più elevati, rientranti rispettivamente nello “scenario di tipo 3” (c.d. Regioni “arancioni”) e nello “scenario di tipo 4” (c.d. Regioni “rosse”).
L’individuazione delle Regioni collocate nelle suddette categorie avviene con ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.[1] Le corrispondenti misure di contenimento più restrittive, previste dal DPCM, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa ordinanza.
Le suddette ordinanze saranno efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle relative ordinanze, si segnala che nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in quello del Ministero della Salute sono indicate come attualmente ricomprese nell’area “arancione” la Puglia e la Sicilia e nell’area “rossa” Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
Per quanto riguarda le Regioni “arancioni” il DPCM dispone:
- divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM in esame;
- divieto di spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar e ristoranti), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
Per le Regioni “rosse” il medesimo DPCM prevede, tra l’altro:
- divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui sopra è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM;
- sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar e ristoranti), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
Per quanto riguarda le restanti misure di contenimento previste per le Regioni “rosse”, si rinvia all’art. 3 comma 4 del DPCM.
Si segnala, infine, che sia per le Regioni “rosse che per le Regioni “arancioni” è altresì previsto che con ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere disposta, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle ulteriori misure di contenimento sopra illustrate.
Passando a illustrare le misure valide per tutto il territorio nazionale, si segnala che la principale novità riguarda il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art. 1 comma 3).
È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (art. 1 comma 3).
E’ stato ribadito l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (art. 1 comma 1). Ribadito, altresì, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1 comma 2). Tali previsioni sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. E’, inoltre, fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (art. 1 comma 9 lett. o).
Un’ulteriore novità riguarda la disposizione secondo cui i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza (art. 1 comma 9 lett. s). Confermata la previsione volta a consentire lo svolgimento degli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (Istruzione e formazione professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni. Confermato, altresì, lo svolgimento dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Si rileva inoltre quanto riportato alla lettera nn) del comma 9 dell’articolo 1, in ordine alle attività professionali, per le quali si raccomanda che:
- esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Si evidenzia la conferma, all’articolo 4, delle disposizioni che richiamano il rispetto dei contenuti dei Protocolli anticontagio, di cui agli Allegati 12 e 13 del DPCM in esame, nello svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali.
All’articolo 5 viene raccomandato di differenziare gli orari di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
È, inoltre, fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto (Protocollo confederale e Protocollo dell’edilizia).
Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 6), gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero (art. 7) e gli obblighi e la procedura per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario cui deve sottoporsi chi entra in Italia da determinati Paesi (art. 8), il DPCM qui in esame riproduce sostanzialmente la disciplina già contenuta nei precedenti DPCM 24 ottobre 2020 e DPCM 13 ottobre 2020, alla cui illustrazione si rinvia (cfr. comunicazione Ance del 14 ottobre e del 26 ottobre 2020).
[1] Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati.