L’Inps, con l’allegata circolare n. 65/2016, ha fornito le istruzioni operative in ordine al congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti, vittime di violenza di genere, previsto, in via sperimentale per l’anno 2015, dall’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, ed esteso agli anni successivi dal d.lgs. n. 148/15.
\r\n
In particolare, con riguardo alle lavoratrici dipendenti del settore privato, si riassume di seguito quanto precisato dall’Istituto.
\r\n
Il congedo è riconosciuto a condizione che le lavoratrici:
\r\n
– risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento, con obbligo di prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa);
\r\n
– siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
\r\n
Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa (un mese di congedo equivale quindi a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro), fruibili entro l’arco temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
\r\n
Il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi sia obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
\r\n
Il congedo è fruibile su base giornaliera o oraria, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In assenza di previsioni contrattuali, la lavoratrice può scegliere tra le due modalità.
\r\n
Per le giornate di congedo alla lavoratrice è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 151/2001, da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.
\r\n
In caso di fruizione oraria – che consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro per un tempo pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente – la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà.
\r\n
La lavoratrice è tenuta:
\r\n
– a dare il preavviso al datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità, indicando l’inizio e la fine del relativo periodo;
\r\n
– a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione;
\r\n
– a presentare, altresì, domanda alla Struttura territoriale Inps prima dell’inizio del congedo (oppure lo stesso giorno di inizio dell’astensione) per le verifiche di competenza. Ciò vale anche per i periodi di congedo già fruiti dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi.
\r\n
Fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, l’Inps chiarisce che la domanda deve essere presentata in modalità cartacea, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito istituzionale.
\r\n
La circolare riporta, infine, specifiche indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte del datore di lavoro.
\r\n
1 allegato
\r\n