\r\n
Il Consiglio di Stato con la sentenza della sezione VI, 28 gennaio 2014, n. 427 ha fornito alcune precisazioni circa l’ambito di applicazione dell’art. 21, comma 4 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” secondo cui occorre l’autorizzazione della Soprintendenza per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, ossia su immobili soggetti a vincolo artistico, storico o archeologico (art. 10 del Codice).
\r\n
In particolare nella pronuncia si precisa che l’autorizzazione della Soprintendenza riguarda non solo i lavori da realizzare sull’edificio sottoposto al vincolo (cioè al suo interno o sulle sue facciate), ma anche le opere esterne ad esso che alterino la consistenza dell’edificio nel suo complessivo perimetro perché relative a manufatti realizzati in aderenza o in appoggio al bene vincolato.
\r\n
I giudici proseguono evidenziando che mentre per le opere “staccate” dall’edificio sottoposto a vincolo rilevano le previsioni del cd. “vincolo indiretto” di cui agli artt. 45-47 del Codice (volto a salvaguardare la visibilità e lo stesso decoro e pregio storico-artistico dell’edificio tutelato in via diretta), per quelle che incidono sul perimetro perché riguardano un manufatto aderente o in appoggio a quello vincolato, occorre senz’altro l’autorizzazione della Soprintendenza senza necessità della previa imposizione del vincolo indiretto: in questo caso infatti sono toccate le stesse strutture dell’edificio vincolato.
\r\n
In allegato la Sentenza del Consiglio di Stato n. 427 del 28 gennaio 2014
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n