Con la circolare n. 4 del 2 marzo scorso, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, co. 1 della L. n. 223/91 e s.m.i. confermando, in particolare, che le imprese sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione anche parziale dell’attività possono far ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria anche in un periodo successivo rispetto alla data di ammissione o sottoposizione alle procedure stesse.
Nello specifico, si tratta delle procedure di:
– dichiarazione di fallimento;
– emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
– sottoposizione all’amministrazione straordinaria.
Per le suddette tre ipotesi, ai fini del riconoscimento della Cigs, è necessaria la sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base ai parametri oggettivi di cui al decreto 4 dicembre 2012 n. 70750.
Come ormai noto, non è condizionata dalla sussistenza dei citati parametri oggettivi l’autorizzazione alla Cigs per ammissione al concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, consistente nella cessione di beni.
La ragione di consentire una diversa data di decorrenza, successiva rispetto a quella di ammissione o sottoposizione alla procedura – chiarisce il dicastero – risiede nel fatto che molte aziende, trovandosi nella condizione di dover completare commesse o evadere ordini precedentemente acquisiti, subirebbero un pregiudizio nel caso di sospensione immediate delle prestazioni lavorative dei dipendenti.
Proprio per questo motivo, pertanto, le aziende potrebbero optare, in tale lasso di tempo, per un ammortizzatore sociale diverso e coerente con l’attuale contesto produttivo, ricorrendo alla Cigs per procedura concorsuale solo in un momento successivo rispetto alla data di ammissione o sottoposizione alla stessa.
Il Ministero, oltre a ricordare che il trattamento di Cigs viene concesso su domanda presentata dal curatore, liquidatore e commissario, conferma, infine, che nell’ambito delle procedure concorsuali rientra anche l’ipotesi di sottoscrizione di accordi di Ristrutturazione del debito di cui all’art. 182 bis della legge fallimentare.
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