Per opportuna informativa, si trasmette, in allegato, il Messaggio INPS n. 163 del 17 gennaio 2020.
In oggetto, la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale che, l’ultima legge di bilancio, ha prorogato al 31 dicembre 2020.
In sostanza, quindi, dal 1° gennaio 2020, possono presentare tale domanda coloro che, nell’anno in corso, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa vigente (art. 1, commi da 179 a 186, legge n. 232/2016 e successive modifiche), che si ricordano di seguito:
Requisiti:
- almeno 63 anni di età;
- per i disoccupati, caregiver e invalidi, almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cosiddette gravose, almeno 36 anni di anzianità contributiva;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
Condizioni:
- DISOCCUPATI (con almeno 30 anni di anzianità contributiva)
Coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
- CAREGIVER (con almeno 30 anni di anzianità contributiva)
Coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- INVALIDI (con almeno 30 anni di anzianità contributiva)
Coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
- ATTIVITA’ GRAVOSE (con almeno 36 anni di anzianità contributiva)
Lavoratori dipendenti che hanno svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, una o più delle seguenti attività:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.
(omissis)
L’Inps, con il Messaggio n. 163, fa riserva di pubblicare una circolare sulle nuove disposizioni in tema di APE Sociale.
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