È stato sottoscritto da tutte le parti sociali dell’edilizia l’allegato accordo per la proroga dei termini degli adempimenti in Cassa Edile per le imprese edili che, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, avevano sede operativa o amministrativa nei Comuni colpiti dal terremoto e individuati dall’allegato 1 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189.
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Le parti sociali si sono date atto di predisporre ulteriori apposite disposizioni per le imprese coinvolte nei fenomeni sismici successivi a quelli del 24 agosto, non appena saranno emanati i provvedimenti governativi che individueranno i comuni specificatamente coinvolti.
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L’accordo prevede la facoltà per i soggetti interessati di presentare le denunce e di effettuare i relativi versamenti con riferimento al periodo luglio – settembre 2016, entro la data del 31 dicembre 2016, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori e senza l’applicazione della contribuzione minima ai fini APE, previa comunicazione alla cassa edile di competenza dell’avvenuta sospensione dell’attività, corredata da apposita autocertificazione.
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Analogamente agli accordi intrapresi per i passati eventi sismici dell’Aquila e dell’Emilia Romagna, sono prorogati sino al sino al 31 dicembre 2016, senza sanzioni, gli adempimenti affidati a professionisti, consulenti, associazioni che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei suddetti territori.
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Le imprese interessate dalle situazioni citate risulteranno, comunque regolari ai fini del rilascio del DURC.
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1 allegato
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