Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 2/2017, in risposta a un duplice quesito della Confcommercio, ha fornito chiarimenti riguardo all’eventuale violazione del diritto di precedenza previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, nelle assunzioni a tempo indeterminato di un lavoratore a tempo determinato.
I due quesiti attengono le seguenti fattispecie:
- la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo di un contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa impresa;
- una nuova assunzione con contratto di apprendistato di un altro lavoratore.
Il Ministero precisa, in primo luogo, che il contratto di apprendistato, ai sensi del richiamato d.lgs. n. 81/15, è qualificato a tempo indeterminato fin dall’inizio e, pertanto, il consolidamento del rapporto al termine del periodo formativo non si configura come una nuova assunzione.
Non viene quindi a determinarsi la violazione del diritto di precedenza di un altro lavoratore a termine, in quanto rileva il momento dell’attivazione del contratto di apprendistato e non la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto.
In secondo luogo, viene anche chiarito, come già evidenziato con l’interpello n. 8/2007 e la circolare ministeriale n. 5/2013, che tale diritto non è violato neppure qualora il lavoratore a tempo determinato risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato, stipulato successivamente.
1 allegato
Nuovo aggiornamento al 12 settembre 2017 della Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico» a cura dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, che illustra, tra l’altro, le novità dell’“Ecobonus”, relative alla cessione del credito, alla luce del recente Provvedimento n.165110 del 28 agosto 2017.