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Interpello n. 2/2017 - Apprendistato e diritto di precedenza

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 2/2017, in risposta a un duplice quesito della Confcommercio, ha fornito chiarimenti riguardo all’eventuale violazione del diritto di precedenza previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, nelle assunzioni a tempo indeterminato di un lavoratore a tempo determinato.

I due quesiti attengono le seguenti fattispecie:

- la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo di un contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa impresa;
- una nuova assunzione con contratto di apprendistato di un altro lavoratore.

Il Ministero precisa, in primo luogo, che il contratto di apprendistato, ai sensi del richiamato d.lgs. n. 81/15, è qualificato a tempo indeterminato fin dall’inizio e, pertanto, il consolidamento del rapporto al termine del periodo formativo non si configura come una nuova assunzione.

Non viene quindi a determinarsi la violazione del diritto di precedenza di un altro lavoratore a termine, in quanto rileva il momento dell’attivazione del contratto di apprendistato e non la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto.

In secondo luogo, viene anche chiarito, come già evidenziato con l’interpello n. 8/2007 e la circolare ministeriale n. 5/2013, che tale diritto non è violato neppure qualora il lavoratore a tempo determinato risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato, stipulato successivamente.

1 allegato

Interpello-n-2-2017


 

La nuova modulistica del Permesso di costruire

Lo scorso 6 luglio è stato siglato l’accordo  tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul modello unico di permesso di costruire che segue i modelli unici di Scia, Cila e Segnalazione certificata di agibilità già approvati con l’Accordo tra Stato-Regioni-Enti locali del 4 maggio 2017.
 
In particolare sono state apportate delle limitate modifiche che non variano di molto la struttura della precedente modulistica del permesso di costruire  come approvata con l’Accordo del 12 giugno 2014.
 
Le Regioni avevano tempo fino al 30 settembre 2017 per adeguarsi e introdurre le eventuali specificazioni derivanti dalle normative regionali, mentre il termine per i Comuni è il 20 ottobre 2017.
 
In particolare i Comuni hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017 i moduli unificati e standardizzati.
 
L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il rinvio ai link:
- della piattaforma telematica di riferimento;
- della modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’Accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.
 
La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni entro il 20 ottobre 2017 costituisce illecito disciplinare per il responsabile dell’ufficio punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
 
In allegato:
 
 
 

Cigs per crisi e riorganizzazione aziendale – Limite massimo ore autorizzabili

Con l’allegata circolare n. 16/17, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni per il calcolo delle ore di Cigs utilizzabili che, dal prossimo 24 settembre 2017, a seguito di quanto previsto dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n.148/15, possono essere autorizzate, nei casi di crisi o riorganizzazione, con sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva durante il periodo indicato nel programma autorizzato. 
 
In particolare, il dicastero ha chiarito che, ai fini della verificare del numero di ore lavorabili nell'unità produttiva, sarà rilevante l'indicazione, nella domanda di concessione della Cigs, del numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, distinti per orario contrattuale.
 
Tale dato, che costituisce un parametro fisso, ovvero il plafond di ore autorizzabili, consentirà alle aziende di non veder compromessa la programmazione delle sospensioni a seguito di un’eventuale modifica dell’organico in pendenza della cassa integrazione.
 
La domanda di Cigs dovrà contenere una dichiarazione aziendale circa l’impegno al rispetto del limite dell’80%.
 
La nota conclude ricordando che le disposizioni in oggetto trovano applicazione con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria la cui consultazione sindacale, che deve essere conclusa, la presentazione dell'istanza e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre.
 
1 allegato
 

“Ecobonus” – La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Nuovo aggiornamento al 12 settembre 2017 della Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico» a cura dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, che illustra, tra l’altro, le novità dell’“Ecobonus”, relative alla cessione del credito, alla luce del recente Provvedimento n.165110 del 28 agosto 2017.

 
In particolare, la Guida riepiloga la disciplina della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, realizzati sia su singole abitazioni che su parti comuni condominiali, anche alla luce delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla legge di Bilancio 2017.
 
Come noto, infatti, la legge n. 232/2016, oltre a confermare la proroga, fino al  31 dicembre 2017, della detrazione IRPEF/IRES nella misura “potenziata” del 65% per i lavori di riqualificazione energetica su edifici, ha previsto, altresì, per i soli interventi che riguardano l’intero condominio, la proroga della detrazione fino al 31 dicembre 2021.
 
Inoltre, sempre con riferimento ai lavori di efficienza energetica su parti comuni condominiali, è stato previsto un aumentodella percentuale di detrazione in ragione dell’intervento effettuato, che dalla misura ordinaria del 65% viene elevata al:
 
·     70% se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio,
 
·     75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
 
A tal riguardo, la Guida conferma che, in entrambe le ipotesi, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
 
Sempre in merito ai lavori condominiali, l’Agenzia delle Entrate approfondisce la nuova disciplina della “cessione del credito” per i contribuenti che, su opzione, decidono di cedere la detrazione spettante alle imprese esecutrici dei lavori o ad altri soggetti privati.
 
In merito, la Guida conferma le nuove modalità operative, già contenute nel Provvedimento dell’AdE n.165110 del 28 agosto 2017, per porre in essere la cessione del credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, che valgono sia per i soggetti “incapienti”, che per i contribuenti che accedono al cd. “Ecobonus” per interventi condominiali “incisivi”.
 

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