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Riqualificazione sale cinematografiche: al via l’assegnazione dei contributi

Con la pubblicazione del DPCM 4 agosto 2017 (GU n. 239 del 12/10/2017) si aggiunge un altro tassello all’attuazione del “Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali” previsto all’art. 28 della Legge 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” (vedi news Ance n. 26589 del 30-11-2016 Nuove misure per la riqualificazione delle sale cinematografiche).
 
Il DPCM 4 agosto 2017 contiene le indicazioni per l’assegnazione dei contributi previsti dal Piano straordinario, finalizzato ad incentivare la diffusione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, promuovendo interventi di:
  • riattivazione di sale chiuse o dismesse, con particolare riguardo a quelle presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per quelle dichiarate di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004;
  • realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto dei locali necessari;
  • trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all’aumento dei numero degli schermi;
  • ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale in esercizio.
Le misure per realizzare il Piano sono due e cioè:
  • la costituzione di una apposita sezione nell’ambito del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema previsto dall’art. 13, comma 4 della Legge 220/2016, avente una dotazione complessiva di 120 milioni/€ per gli anni dal 2017 al 2021. Tali risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto ovvero in conto interesse sui mutui o sulle locazioni finanziarie accese per realizzare gli interventi di riqualificazione/nuova costruzione ricompresi nel Piano straordinario. La disciplina e il riparto del Fondo, istituito a partire dal 2017 nello stato di previsione del ministero dei beni culturali, sono contenuti nel DPCM 20 maggio 2017 (vedi news Ance n. 29384 del 20-07-2017 Riqualificazione sale cinematografiche: al via il Fondo per gli investimenti); 
  • l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome del potere di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, dirette ad incentivare la ristrutturazione delle sale cinematografiche e dei centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi volumetrici quale misura premiale (art. 28, comma 5). 
Il DPCM 4 agosto 2017 disciplina ora i soggetti beneficiari delle risorse stanziate nell’ambito del Fondo per lo sviluppo degli investimenti, i limiti massimi di intensità di aiuto, le condizioni per l’accesso al beneficio, le priorità nella concessione dei contributi e gli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d’uso e alla programmazione cinematografica.
 
In particolare si segnala che:
  • i soggetti beneficiari delle risorse sono le imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia (art. 4);
  • le richieste di contributo sono presentate alla Direzione Generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno (art. 5);
  • le risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono così ripartite: 50% dell’ammontare complessivo annuo per la riattivazione delle sale chiuse o dismesse; 25% per la realizzazione di sale nuove, 15% per la trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino e 10% per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico (art. 3).
Si segnala infine che:
  • la Direzione Generale Cinema del Mibact, entro 15 giorni dalla pubblicazione del DPCM, pubblicherà la modulistica prevista per la presentazione delle domande;
  • per gli investimenti che abbiano avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino alla data di pubblicazione del DPCM, le domande di contributo sono presentate alla DG Cinema entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
 

Detrazione interessi passivi anche per la ristrutturazione – R.M. 129/E/2017

Riconosciuta la detrazione piena per interessi passivi del mutuo stipulato per ristrutturare l’abitazione principale anche al coniuge “superstite” che subentra nel pagamento delle rate residue.
 
Questo il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 129/E del 18 ottobre 2017, in materia di detraibilità degli interessi passivi derivanti da contratti di mutuo stipulati per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale.
 
La questione è posta dal contribuente che aveva contratto con il coniuge un mutuo ipotecario per ristrutturare la propria abitazione e che, in seguito alla morte della moglie e alla successiva voltura del finanziamento a suo nome, si è visto negare la facoltà di detrarre tutti gli interessi passivi.
 
Come noto, infatti, l’art.15, co. 1-ter, del D.P.R. n. 917/1986, prevede la detraibilità, nella misura del 19% e per un ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro, di interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo finalizzati alla costruzione dell’abitazione principale.
 
Lo stesso regime agevolativo viene riconosciuto anche nelle ipotesi di finanziamento contratto per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, in quanto “per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R n.380/2001)[1].  
 
Nel caso di specie, la questione oggetto di chiarimento attiene alla possibilità di godere integralmente di tale agevolazione anche nell’ipotesi in cui il mutuo, originariamente cointestato, sia stato successivamente assunto da un coniuge a seguito del decesso dell’altro.
 
A tal riguardo, tale possibilità era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 122/E/1999, secondo cui “il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo”.
 
Con la R.M. 129/E/2017, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema e, per esigenze di “coerenza e sistematicità”, ha esteso tale principio anche al caso di specie, ovvero alle ipotesi di mutuo contratto per ristrutturazione edilizia. 
 
In sostanza, viene chiarito che il coniuge superstite cointestatario, insieme alla moglie, del mutuo stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, avendo anche provveduto ad accollarsi l'intero finanziamento, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti.
 
 

[1] Così come stabilito dal D.M. n. 311 del 30 luglio 1999.

Nuova versione della raccolta MISE sugli impianti negli edifici

Si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato un aggiornamento della raccolta dei pareri che chiariscono alcune problematiche applicative del D.M. n. 37/08 che regolamenta l’attività di progettazione ed installazione degli impianti posti al servizio degli edifici.

Gli impianti summenzionati sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
 
Si allega:

Riforma delle crisi d’impresa: al via la legge delega di riforma

Approvata definitivamente la legge delega che modifica radicalmente la vecchia legge fallimentare del 1942.

 
Si tratta della “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”, ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che segna un’importante passo in avanti in merito alle dinamiche relative alla gestione dello stato di crisi finalizzate, coerentemente a quanto più volte sottolineato dalla Commissione Europea, a salvaguardare e garantire la continuità aziendale.
 
La legge delega, a cui seguiranno entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore l’approvazione di  uno o più decreti legislativi che conterranno la riforma vera e propria, è incentrata a definire un quadro regolamentare in grado di affrontare anticipatamente l’emersione della crisi cercando di eliminare tutte le conseguenze che anche da un punto vista economico e sociale hanno in questi anni segnato le imprese in generale e colpito molto pesantemente,  in particolare, quelle del settore edile a causa della crisi congiunturale degli ultimi anni.
 
L’impatto economico della crisi sul settore delle costruzioni è stato, infatti, drammatico. Tra il 2008 ed il 2015, sono uscite dal settore delle costruzioni quasi 120.000 imprese (-18,8%). Il bilancio complessivo dei posti di lavoro persi nelle costruzioni dall’inizio della crisi continua ad aumentare: dal quarto trimestre 2008 al primo trimestre 2017 le costruzioni hanno perso circa 600.000 posti di lavoro; considerando l’indotto si arriva a circa 900.000 posti di lavoro.
 
Il nuovo impianto legislativo su cui si baserà la riforma è volto a superare questa situazione attraverso la previsione di strumenti normativi che da un lato prevengano lo stato di insolvenza al fine di garantire la salvaguardia dell’attività dell’impresa e dall’altro introducano regole più certe attraverso:
  • procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al fine di affrontare lo stato di insolvenza in via preventiva;
  • prevalenza del concordato preventivo in continuità aziendale a scapito del concordato liquidatorio che ad oggi comportava il dissolvimento dell’impresa;
  • procedura unitaria per i gruppi d’imprese in stato di crisi o insolventi;
  • sostituzione del “fallimento” con la “liquidazione giudiziale”;
  • riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • nuove misure sull’esdebitazione e sulla disciplina della procedura da composizione delle crisi da sovraindebitamento;
  • revisione e riordino dei privilegi.
Nell’iter di approvazione del provvedimento al Parlamento sono state accolte alcune specifiche istanze dell’ANCE sia sotto il profilo normativo sia con l’approvazione di diversi ordini del giorno riguardanti anche la definizione del “fallimento onesto” ossia la necessità di pervenire alla codificazione  della differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato) e quella prodottasi a seguito di negligenza da parte degli amministratori.
 
L’azione Ance continuerà su questo tema e su altri aspetti della legge delega nella fase di predisposizione dei successivi decreti delegati.
 
Il contenuto delle principali novità previste nel provvedimento saranno a breve  illustrate dall’Ance nel documento “Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità” .

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