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“Sismabonus” e detrazioni per la casa – I chiarimenti dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di “Sismabonus”, dell’eventuale cumulabilità con le altre detrazioni per la casa e dei limiti di spesa agevolabili.
Questi i temi affrontati dalla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate nellinterpello n. 954-1191/2017, in origine indirizzato alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.
In particolare l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire una ricostruzione sistematica della disciplina del “Sismabonus” (alla luce nella normativa vigente e senza considerare le eventuali modifiche e proroghe contenute nel DdL di Bialncio 2018), risponde analiticamente ai tre quesiti posti dal contribuente istante.
Come noto, infatti, l’art. 16 del DL 63/2013 prevede una detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli  interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo[1].
In particolare, la percentuale di detrazione è pari al:
·          50% per gli interventi “antisismici eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica,
·          70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe,
·          80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi.
Se l’intervento riguarda parti comuni condominiali, la percentuale di detrazione è aumentata sino al
·          75% se l’intervento consente di ridurre il rischio sismico di una classe,
·          85% se consente di ridurre il rischio sismico di due classi.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico, sia su singoli immobili che su condomini, vengono incluse anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Resta ferma l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% (cd. “36%”)per le ristrutturazioni edilizie, prevista a regime dall’art. 16-bis del TUIR, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle unità immobiliari a destinazione abitativa[2].
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti nell’interpello circa l’applicabilità dell’agevolazione del “Sismabonus” al verificarsi di particolari condizioni[3].
 
Ripartizione delle spese – Quesito n.1
Con la prima domanda viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se il contribuente possa avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del Sismabonus in dieci quote annuali di pari importo (anziché 5), soprattutto nelle ipotesi di “interventi incisivi” che, come noto, danno diritto ad una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%).
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato normativo (art. 16 del DL 63/2013), ha negato tale possibilità, chiarendo che “il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o 80% dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate”.
In alternativa, viene altresì confermata la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF “a regime” per i medesimi interventi antisismici, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro, da ripartire in 10 anni. 
 
Lavori di manutenzione e Sismabonus – Quesito n. 2
Con il secondo quesito l’istante chiede se, anche nell’ambito del Sismabonus, possa considerarsi confermato il principiosecondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, quando realizzati nell’ambito di lavori più vasti e necessari al completamento dell’opera nel suo complesso.
Come noto, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 57/E/1998, con riferimento alle detrazioni per il recupero edilizio ha chiarito che nelle ipotesi di interventi “incisivi” (ad esempio di ristrutturazione edilizia), sono parimenti agevolabili le spese sostenute per lavori “minori” (ad esempio manutenzione ordinaria), laddove realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’intervento nel suo complesso.
In merito, l’Amministrazione finanziariaconferma tale orientamento anche nel casodiinterventi relativi all’adozione di misure antisismiche, poiché ribadisce il principio secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”.
 
 
Calcolo limite di spesa - quesito n. 3
Infine, viene chiesto il corretto comportamento da assumere, relativamente al calcolo del limite massimo di spesaagevolabile, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (Sismabonus), di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR. 
In merito, gli interventi antisismici, per i quali è possibile beneficiare della disciplina più favorevole del Sismabonus (soglie di detraibilità più elevate e ripartizione delle spese in 5 periodi d’imposta), non possono fruire di un autonomolimite di spesa in quanto il dettato normativo non lo permette.
Tale orientamento dell’Amministrazione finanziaria, alla luce delle peculiarità del caso di specie, appare condivisibile, in quanto anche se trattasi di interventi diversi (manutenzione straordinaria e messa in sicurezza antisismica) che insistono sullo stesso immobile, possono essere ricompresi in un “unico” progetto.
Infatti, come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate, la ratio sottesa a tale chiarimento prende le mosse dal principio di “assorbimento”, secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”.
Da qui la necessità di considerare un unico plafond, pari a 96.000 euro, per tutte le spese sostenute.
A conclusioni ben diverse, invece, si ritiene giungere nel caso in cui, sul medesimo immobile, vengano posti in essere interventi di natura sostanzialmente diversa, lavori che hanno distinte finalità e per i quali vengono sostenute spese differenti, seppur ricompresi tra quelli indicati nel medesimo art. 16-bis del TUIR.
In sostanza, ad avviso dell’ANCE, nell’ipotesi in cui vengano realizzati interventi antisismici (che insistono, ad esempio, sulla struttura esterna dell’edificio) e altri tipi di lavori, non collegati tra loro e aventi ad oggetto la struttura interna dell’immobile (ad esempio il rifacimento del bagno), il cumulo dei benefici dovrebbe essere concesso.
Sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
Sempre con riferimento al calcolo del limite massimo delle spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
·        nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute.
Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati “interventi nuovi”, ovvero interventi certificati da un titolo abilitativo autonomo;
·        lavori di riqualificazione energetica hanno un diverso limite di spesa (che varia in funzione della tipologia di intervento effettuato) e, pertanto, sarà un plafond autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sismabonus.    
In sostanza, viene confermata la piena cumulabilità tra le due agevolazioni, Sismabonus ed Ecobonus.

[1]Sul punto, si ricorda che per individuare gli interventi agevolabili con il Sismabonus la norma fa riferimento a quelli indicati all’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR, ovvero gli interventi “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
 
 
[2] Sul punto, si evidenzia che il nuovo testo del DdL di Bilancio 2018 prevede, tra l’altro, la proroga, per tutto il 2018, del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.

[3]In merito, si evidenzia che la risposta fornita dalla Direzione Nazionale dell’Agenzia delle Entrate è sicuramente più completa e pertinente di quella precedentemente data, al medesimo interpello, dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna che, con un’interpretazione dubbia, censura, nel caso di specie, l’accesso al Sismabonus, poiché l’intervento edilizio prevedeva la preventiva demolizione dell’edificio esistente e non il suo consolidamento, come da dettano normativo.  

Rottamazione cartelle 2017 - On-line i moduli per l’adesione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet i modelli per aderire alla c.d. “rottamazione delle cartelle2017”, alla luce delle modifiche previste dal  “Decreto fiscale”.
I modelli predisposti DA-2017 e DA-R devono essere compilati, rispettivamente, dai contribuenti che intendono procedere alla rottamazione delle cartelle relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e dai contribuenti che, non ammessi alla precedente definizione agevolata, intendono farne nuovamente richiesta.
Come noto, il DL n.148/2017 (c.d. “Decreto fiscale”) è intervenuto sul tema modificando la disciplina dell’art. 6 del DL n.193/2016, prevedendo, tra l’altro:
·        l’estensione della rottamazione anche ai carichi, affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
·        la possibilità di accedere alla rottamazione anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di definizione agevolata, perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016).
Si ricorda che, il DL 148/2017 stabilisce che i cd. “contribuenti respinti”, che vogliono accedere alla nuova rottamazione,  devono versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione.
Con riferimento alle modalità operative, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito i Modelli per presentare le relative richieste di rottamazione nel seguente modo:
-        per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, compilando il modello DA-2017 entro e non oltre il 15 maggio 2018.
In merito, si ricorda che entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute, la scadenza di eventuali rate o l’eventuale diniego;
-        per i carichi precedentemente non ammessi (dei cd. “contribuenti respinti”), compilando il modello DA-R entro e non oltre il 31 dicembre 2017
A seguito della presentazione della domanda,l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente:
o   entro il 31 marzo 2018, l’ammontare delle rate scadute (del pregresso piano di rateazione) che dovranno essere versare entro il 31 maggio 2018;
o   entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la nuova procedura di definizione agevolata, la scadenza delle rate o l’eventuale diniego.
Per completezza, si evidenzia che entrambi i modelli DA-2017 e DA-R potranno essere inoltrati in forma telematica tramite invio pec (alla casella della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento con allegata copia di documento di identità), oppure presentati di persona presso gli Sportelli presenti sul territorio nazionale.

  

Locazioni brevi – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate pubblica, sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), la Guida «Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari» che fa il punto sull’applicazione della cedolare secca alle c.d. “locazioni brevi”.

 
Dopo il Provvedimento del 12 luglio 2017 e la Circolare 24/E del 12 ottobre 2017[1], l’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle locazioni brevi al fine di riepilogare le tipologie contrattuali interessate dalle novità e chiarire le nuove regole previste per gli intermediari.
 
Come noto, l’art. 4 del DL 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”), convertito dalla legge 96/2017[2] ha riconosciuto la possibilità di esercitare l’opzione per la cd. cedolare secca (con aliquota del 21%)[3] per le locazioni di immobili residenziali non superiori a 30 giorni.
 
Il regime della tassazione agevolata, inoltre, come ribadito nella Guida dell’Agenzia, si applica, su scelta del locatore, ai redditi derivanti da locazioni brevi:
 
-       concluse a partire dal 1° giugno 2017,
 
-       stipulate tra privati non esercenti attività di impresa[4], anche tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare inclusi i gestori di portali on line,
 
-       aventi ad oggetto solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) ad uso abitativo (categoria catastale da A/1 a A/11, escluso A/10) situate in Italia e loro pertinenze,
 
-       stipulate anche senza l’adozione di un particolare schema contrattuale,
 
-       tali da prevedere servizi accessori alla locazione abitativa.
 
Si ricorda, infine, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, che l’opzione della “cedolare secca” si applica, inoltre, anche ai corrispettivi derivanti dai contratti di sublocazione, dai contratti a titolo oneroso stipulati dal comodatario a favore di terzi, e dai contratti di locazione di singole stanze di un’abitazione.
 

[2]Cfr. ANCE “Manovra correttiva – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017” - del 27 giugno 2017.
[3]Come noto, la cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relativa addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazioneCfr. l’art.3 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “Federalismo fiscale municipale” – Cfr., anche Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011).
[4]A tal riguardo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la condizione che il contratto non sia concluso nell’esercizio dell’attività di impresa riguarda entrambe le parti. In particolare, sono “esclusi dall’ambito applicativo della norma, anche i contratti di locazione breve che il conduttore stipuli nell’esercizio di tale attività quali, ad esempio, quelli ad uso foresteria dei dipendenti” (C.M. 24/E/2017).
 
 

Termini per la presentazione delle domande di Cigo - Periodi di proroga – Chiarimenti Inps

Con l’allegato messaggio n. 4067/17, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione guadagni ordinaria, nonché in relazione alle richieste dei periodi di proroga del trattamento integrativo.

Per le domanda di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), prive dell’indicazione del giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, nel caso in cui l’evento che ha determinato la sospensione ricada nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo, la D.G. Inps ha ricordato che è attivabile da parte delle proprie sedi territoriali la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM 95442.
In tale circostanza, pertanto, sarà consentito all’azienda di fornire alla sede Inps il dato mancante che permetterà di stabilire correttamente il termine di scadenza per la presentazione delle domande, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa sarà riconducibile al lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Per ovviare alla criticità emerse in merito alle istanze di Cigo per eventi meteo che si verificano in mesi diversi e per le quali le aziende, erroneamente, presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo, l’Inps ha chiaramente ricordato che la domanda deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.
Quanto sopra, ovviamente, dovrà interessare anche i casi in cui gli eventi meteo si collochino nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
Le condotte sopra richiamate, che comportano di regola il rigetto della domanda con la motivazione "fuori termine" in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo sono ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo.
 
Nei casi di rigetto della domanda per la motivazione suddetta, l’azienda potrà ripresentare la domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non sia ancora maturata la decadenza.
Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le solo istanze di Cigo che alla data del messaggio Inps in oggetto (18 ottobre 2017) risultano in corso di istruttoria o, se definite, che siano oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulta nei termini.
Ovviamente, l’Inps prospetta come soluzione alternativa alla presentazione di un’unica domanda, quella di poter presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.
In relazione ai periodi di proroga della Cigo, così come previsti dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 148/15 (cfr. “le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane”), l’Inps ha confermato che il concetto stesso di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto.
Tale presupposto consente di superare le prassi difformi adottate dalle Sedi Inps nelle istruttorie, che in alcuni casi hanno comportato il rigetto delle istanze essendo giudicati eventi non transitori, in quanto la ripresa dell’attività lavorativa, indicata nella domanda, è risultata coincidente con la data di inizio di un periodo di proroga della Cigo originariamente richiesto.
In tali casi, ha rilevato l’Inps alle proprie sedi territoriali, il requisito della temporaneità dell’evento e della previsione di ripresa dell’attività lavorativa non viene meno, ma andrà esaminato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, e, quindi, valutando quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga.
 

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