Home

Canone di locazione e vizi dell’immobile

Con ordinanza n. 1317 del 26 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha rilevato che se le infiltrazioni di umidità non sono tali da impedire in maniera sostanziale il godimento del bene il conduttore non è legittimato ad autoridursi il canone di locazione.
La Corte ha, infatti, evidenziato che l'esistenza di modesti vizi non giustifica la sospensione del pagamento del canone, perché, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in tema di locazione, "al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore".
Quindi la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore, può ritenersi legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti . Mentre, nel caso analizzato dalla Corte con ordinanza n. 1317/2015, si è rilevato che i vizi lamentati dal conduttore, erano lievi e che non impedivano il godimento del bene, ma ne limitavano, in misura minima l'uso.

\r\n

 

Irregolarità in gara: per l’ANAC la sanzione si paga solo nel caso di regolarizzazione

L’ANAC definisce, con una nuova determinazione, “i criteri interpretativi del nuovo soccorso istruttorio con sanzione, di cui al comma 2 bis dell’articolo 38 e al comma 1 ter dell’articolo 46 del D.lgs. 163/2006”: Si rimanda alla lettura della circ.n.22 pubblicata nell'area riservata - Sezione Circolari.

\r\n

 

\r\n

 

Accordo Sindacale del 30 gennaio 2015”. Ance Agrigento-OO.SS.(Fillea-Cgil-Filca-Cisl-Feneal-Uil Agrigento).

In allegato nell'area riservata nella sezione Circolari, copia dell'Accordo Sindacale del 30 gennaio 2015".

\r\n

L'accordo modifica, abroga e istituisce alcuni articoli del contratto integrativo provinciale, nonché il regolamento prestazioni Cassa Edile. 

Pubblicato il decimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

E' stato pubblicato il decimo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..
Tale elenco, riportato nel Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2015, sostituisce integralmente quello precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a carico del datore di lavoro.

\r\n

D_D 20_01_2015 Decimo elenco verifiche periodiche

Page 147 of 177

AREE TEMATICHE

sidebar-banner-183x100

\r\n

 

AREA RISERVATA

menu utente

NEWSLETTER

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS