Nelle ipotesi di applicazione dello split payment il limite dei 10.000 euro, utile ai fini della verifica per il cd. "blocco" dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, va considerato al netto dell'IVA.
\r\nQuesto il chiarimento contenuto nella risposta del Dipartimento delle Finanze del MEF, ad un quesito posto da un Comune, circa l'applicabilità della verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973[1] alle operazioni rientranti nel regime di "scissione dei pagamenti"[2].
\r\nCome noto, l'art.48-bis del citato decreto, prevede che le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell'ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
\r\nCon la risposta in oggetto, il MEF chiarisce come si applica tale controllo nelle ipotesi di operazioni soggette a split payment, relativamente alla corretta determinazione del limite di 10.000 euro. In particolare, viene precisato che tale importo deve essere considerato al netto dell'IVA.
\r\nL'introduzione dello split payment comporta una modifica di quanto precedentemente affermato nella Circolare della Ragioneria dello Stato del 29 luglio 2008, nella quale veniva precisato che il limite di 10.000 euro doveva ritenersi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.
\r\nA tal riguardo, la risposta del MEF ben chiarisce che il diverso trattamento è dovuto alla particolare natura del meccanismo dello split payment che, come noto, prevede il versamento all'Erario dell'IVA, relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, direttamente a cura delle Pubbliche Amministrazioni committenti.
\r\nCome noto, infatti, nelle ipotesi di operazioni soggette a split payment la P.A. attribuisce al cedente/prestatore esclusivamente il corrispettivo derivante dal contratto al netto dell'IVA.
\r\nPertanto, viene chiarito che, per le operazioni assoggettate al meccanismo di split payment l'obbligo di verifica per il cd. "blocco" dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell'art. 48-bisdel D.P.R. 602/1973) ricorre solo nel caso in cui in cui l'importo dovuto dalla P.A. al proprio cedente/prestatore sia, al netto dell'IVA, superiore a 10.000 euro.
\r\n[1]Cfr. ANCE "Pagamenti delle P.A. – Cessione del credito – C.M. n.29 dell'8 ottobre 2009" - ID n.3887 del 27 ottobre 2009 e "Sospensione dei pagamenti delle P.A. – Emanazione del Decreto Attuativo" - ID n. 3738 del 18 marzo 2008.
[2]Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Sul punto cfr. da ultimo, ANCE "Split payment – Interrogazione parlamentare europea"- ID N. 19915 del 27 marzo 2015.
2 allegati
\r\nrisposta del Dipartimento delle Finanze del MEF
art. 48-bis del D.P.R. 602/1973
Per opportuna informazione, si comunica che l'Inail ha reso disponibile, nella sezione modulistica del proprio portale informatico, una nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.), accompagnato dalle relative istruzioni per la corretta compilazione (allegate).
Le novità introdotte dal nuovo modello, di cui si allega copia, interessano la sezione dedicata al lavoratore, dove è possibile inserire i dati relativi ai contratti a tempo parziale; la sezione dedicata al datore di lavoro, dove è stata aggiunta la modalità vaglia postale per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 1124/65 ed, infine, la sezione dati retributivi, dove, tra gli altri, sono stati adattati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale.
Al riguardo, si ricorda che la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa entro due giorni dalla ricezione del certificato medico all'Inail, esclusivamente in via telematica, e che la sede competente a trattare l'infortunio è quella del territorio in cui l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Dal punto di vista sanzionatorio, il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 25,82, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 251/82.
Per i casi di mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia è prevista, invece, una sanzione amministrativa da euro 9.296,22 a euro 18.592,44, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n.1124/65 e s.m.i..
2 allegati
\r\nModello denuncia/comunicazione infortunio
Istruzioni compilazione
Una recente sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, contraddicendo i chiarimenti forniti dall'Anac in materia, sostiene che l'indicazione preventiva degli oneri aziendali per la sicurezza nei lavori pubblici è di fatto sempre obbligatoria, a pena di esclusione, anche se non prevista esplicitamente dal bando. In contrasto con la sentenza dell'Adunanza Plenaria del CdS si pongono tuttavia, , sia le tesi dell'Autorità anticorruzione che una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, Si rimanda alla lettura della circolare n.42-2015, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.
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Nella nota allegata comunichiamo la pubblicazione dell'avviso pubblico di partecipazione all'ICE EXPORT LAB SICILIA.
Trattasi dell'importante iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, che offre alle Micro e PMI siciliane la possibilità di promuovere i propri piani di sviluppo sui mercati esteri.
Si allegano : Nota ANCE _ Domanda di partecipazione (All. 1) - Scheda Progetto di Internazionalizzazione (All. 2) - Dichiarazione sostitutiva (All. 3) - Bando Export Lab Sicilia.