Con il messaggio n. 4974/15, di cui si allega copia, l'Inps ha reso noto che, a decorrere dallo scorso 24 luglio e fino alle ore 23 del 31 luglio 2015, è disponibile sul portale informatico dell'Istituto la versione sperimentale dell'applicazione "Sgravi contrattazione II livello 2014" per l'acquisizione e l'invio delle domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2014.
\r\nLa nota, nel chiarire che tale applicazione rappresenta solo una versione sperimentale e, pertanto, i dati acquisiti e trasmessi non avranno alcun valore ai fini dell'ammissione allo sgravio, conferma che, con un successivo messaggio, saranno rese note le informazione circa i tempi di acquisizione e trasmissione delle domande relative all'anno 2014.
\r\nPer eventuali richieste di chiarimento in merito è possibile contattare l'indirizzo di posta elettronica This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
\r\n1 allegato
\r\nLa Cnce, con circolare n. 31 pubblicata nella giornata di ieri, comunica l'avvenuto annullamento dei Durc anomali (emessi senza l'indicazione della Cassa Edile), assicurato dall'Inps dopo una riunione tenutasi specificatamente sul problema.
\r\nRimane fermo sia l'invito alle Casse Edili, sia alle imprese, di segnalare ulteriori eventuali anomalie, in maniera tale che possano essere riportate con sollecitudine all'Istituto.
\r\nCon l'annullamento dei Durc anomali, i soggetti interessati potranno procedere immediatamente alla richiesta di un nuovo Durc, contenente tutti i requisiti previsti.
\r\nLa Commissione si sofferma, poi, nuovamente, su un altro aspetto, oggetto di confronto con gli Istituti e in merito al quale erano già state date indicazioni con la circolare CNCE n. 30 del 14 luglio scorso, attinente quelle imprese che, pur avendo il Csc edile, non risultano iscritte al sistema Casse Edili.
\r\nIn tali casi le Casse Edili, dopo gli opportuni accertamenti (anche con visura camerale), laddove rilevino l'appartenenza dell'impresa al sistema, inviteranno la stessa ad effettuare l'iscrizione al fine di poterne emettere la regolarità.
\r\nIn caso contrario, la Cassa Edile, solo in via provvisoria e nelle more delle modifiche in atto nei sistemi informatici Inps e Inail, dopo aver svolto l'istruttoria senza poter accertare l'effettiva attività dell'impresa e in mancanza di dipendenti edili, invierà l'anagrafica di tale impresa (comunque con Csc edile) alla BNI e la segnalerà alla CNCE come impresa con CF non edile, concludendo l'iter con esito di regolarità.
\r\nA breve, poste in essere le suddette modifiche, verrà avviata una procedura, già concordata con l'Inps, in virtù della quale le Casse Edili potranno, in questi casi di manifesta incompetenza delle Casse Edili, chiudere l'istruttoria dichiarando il non obbligo di iscrizione del soggetto, comunicandone agli Istituti la non competenza, ragione per cui sarà elaborato un documento pdf esclusivamente Inps e Inail.
\r\n1 allegato
\r\nSulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti relativo a "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi".
\r\nCon tale decreto, il MIT ha rilevato che, ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del Codice dei contratti, il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2014, rispetto all'anno 2013, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento.
\r\nPertanto, per le lavorazioni contabilizzate nel 2014 la cui offerta sia stata presentata nel 2013, non si farà luogo a compensazioni.
\r\nSi allega il testo del provvedimento e si fa riserva di eventuale / ulteriore commento.
\r\nIl Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 22 luglio, ha deliberato la pubblicazione del provvedimento ricognitivo finale contenente l'elenco dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del D.L. 66/14 convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89.
\r\nCon tale delibera si prende atto dell'elenco dei soggetti aggregatori risultante in esito alla definizione della procedura prevista dagli artt. 3 e 4 del DPCM 11 novembre 2014 e al parere espresso dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 18 giugno e 16 luglio 2015, come da documentazione agli atti dell'Autorità.
\r\nSi allega il testo della delibera, che riporta sia gli iscritti nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. n. 66/14 nonché quelli esclusi dall'elenco, per carenza dei requisiti oggettivi e si fa riserva di ulteriore commento.
\r\nAllegato
\r\nANAC.soggetti.aggregatori.22.07.15
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