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Obbligo di ricorrere alle Centrali di committenza- nuova proroga del termine

Si segnala che il termine di entrata in vigore dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere alle centrali di committenza, previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, è stato nuovamente prorogato.

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La Legge 13 luglio 2015, n. 107, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", c.d. "Buona scuola", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha, infatti, differito il termine suddetto dal 1° settembre u.s. al 1° novembre 2015.

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In particolare, ciò è avvenuto ad opera del comma 169 dell'articolo unico della legge in commento, che è intervenuto sull'articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, facendo slittare nuovamente il termine in questione (si ricorda, infatti, che lo stesso era stato già recentemente prorogato ad opera del decreto Milleproroghe, d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modifiche dalla l. 27 febbraio 2015, n. 11- cfr. news Ance ID n. 19540 del 2 marzo 2015).

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A partire, dunque, dal 1º novembre 2015, e salvo ulteriori proroghe, entrerà in vigore la disposizione che impone ai non capoluogo di Provincia di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.

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Appalti pubblici: richiesta della certificazione di qualità

La certificazione di qualità è riferita all'attività delle imprese nel loro insieme, a prescindere dalle singole e specifiche categorie di qualificazione e dalle relative graduazioni in classifiche di valore economico, sicché è del tutto irrilevante il rapporto tra tale certificazione e la singola categoria di lavori oggetto dell'appalto cui l'impresa partecipa.

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E' quanto espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 31 luglio 2015 n. 3762, in merito alla valenza del certificato di qualità, evidenziandone la componente gestionale, rappresentata da moduli organizzativi che le imprese dovrebbero adottare per consentire il raggiungimento di determinati risultati di aumento dell'efficienza e della produttività, in conformità ad una serie di norme elevate a standard di riferimento internazionale.

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Il rispetto di tali moduli organizzativi, infatti, prescinde dalle dimensioni o dallo specifico settore di attività.

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Non ha, pertanto, rilevanza su quale tipologia di commesse categorie e classifiche il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali della impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell'impresa di costruzione in quanto tale (cfr. art. 63, co. 2 del D.P.R. 207/2010 e par. 4.1 della norma tecnica per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001: 2008 nel sistema SOA).

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Ciò differenzia il certificato di qualità dalla SOA, che invece attesta l'affidabilità esecutiva dell'impresa (ovvero il possesso dei requisiti di professionalità tecnica e finanziaria) ed è dunque specificatamente "riferita all'opus e/o al servizio da prestare".

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1. Certificato di qualità e calcolo della cauzione

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Su tema della qualità, la soppressa AVCP, Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, aveva precisato che nel caso in cui la certificazione di qualità identificasse espressamente talune tipologie di lavorazioni, la predetta certificazione attestava la capacità organizzativa ed operativa dell'impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l'impresa risulta priva della certificazione (parere n. 155 del 9 settembre 2010).

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Ne era seguito, peraltro, un orientamento giurisprudenziale che, ad esempio, ai fini del dimezzamento della garanzia di cui all'art. 75, co. 7 del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/2006, riteneva necessaria una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e la specifica attività cui si riferiva la certificazione di qualità, con riferimento alla categoria prevalente (T.a.r. Sicilia Catania, III, 14 dicembre 2010, n. 4721; T.a.r. Puglia Bari, I, 3 giugno 2009, n. 1379).

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A porre fine a tale orientamento dell'AVCP era intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 4225 del 25 luglio 2012, aveva chiarito che la possibilità per i concorrenti, di poter accompagnare l'offerta con una garanzia di importo dimezzato fosse già acclarata, in quanto contemplata, per ciò che concerne gli appalti di lavori, dall'articolo 40, comma 7, del d.lgs. 163/2006.

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Il citato comma 7 ha disposto che gli operatori economici certificati "beneficiano della riduzione della cauzione sia provvisoria che definitiva, alla sola e unica condizione che la certificazione del sistema di qualità sia rilasciata in conformità alle norme della serie europea UNI ENI ISO 9000 da organismi di certificazione a loro volta accreditati sulla base di norme UNI CEI EN 4500".

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Dello stesso tenore è la disposizione di cui all'articolo 75, co. 7, del Codice che - prescindendo da qualsivoglia necessità di corrispondenza della certificazione di qualità all'oggetto dell'appalto cui di volta in volta l'impresa partecipi - ribadisce semplicemente la possibilità della riduzione dell'importo delle garanzie per le imprese in possesso di certificazione conforme alle norme europee.

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Ne consegue che nessuna norma prevede la sussistenza di specifiche condizioni, oltre al possesso della certificazione di qualità con le formalità su descritte, per poter beneficiare del dimezzamento della cauzione.

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2. Certificato di qualità e qualificazione

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Con la sentenza n. 3762/2015 il Consiglio di Stato, riprende il suddetto orientamento e lo applica alla qualificazione in gara.

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In particolare, nella sentenza si evidenzia che il valore delle certificazioni di qualità è già specificato dall'art. 43 del Codice dei contratti, che attribuisce alla certificazione stessa il rango di attestazione di status (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887), relativo all'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità.

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Tali norme definiscono i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, e non disciplinano, invece, il modo in cui l'imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni.

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Infatti, la certificazione di qualità ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi.

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È evidente, dunque, che laddove nel bando di gara sia stato previsto uno specifico onere di allegazione della certificazione di qualità, tale onere è soddisfatto da tutte le imprese partecipanti mediante la produzione del certificato Uni En Iso riferito, in generale, agli aspetti gestionali nel loro complesso.

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Ciò, peraltro, prescinde dalla prova del possesso delle qualificazioni tecniche e economiche necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni appaltate, poiché di queste è data prova allegando l'unico documento idoneo a dimostrare l'esistenza di tali presupposti, ovvero l'attestazione SOA.

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3. Conclusioni

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A seguito delle chiare indicazioni delle due citate sentenze n. 4225/2012 e, in ultimo, n. 3762/2015 può, pertanto, ritenersi superato l'orientamento che riteneva possibile ipotizzare che la certificazione di qualità fosse riferita unicamente alle specifiche lavorazioni oggetto della verifica da parte dell'ente certificatore della qualità.

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1 allegato

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SENTENZA N.3762

Legge 29 maggio 1982 n.297-Trattamento di fine rapporto-Indice ISTAT relativo al mese di luglio 2015.

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di luglio 2015 è risultato pari a 107,2 (base 2010 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01015187.

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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7/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,875

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75% di 0,18691589 [indice luglio su indice dicembre 2014 x 100 - 100] = 0,140187.

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TOTALE = 1,015187

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 luglio 2015 ed il 14 agosto 2015.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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1 allegato

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Tabella TFR luglio 2015

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblcato il bollettino degli Appalti n°37 del 14 Settembre 2015.

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