In attesa della pubblicazione delle istruzioni operative relative alla riforma degli ammortizzatori sociali ed in particolare della Cassa integrazione guadagni ordinaria, l'Inps, con l'allegato messaggio n. 5919/15, ha fornito i primi chiarimenti alla luce dell'entrata in vigore del decreto n. 148 del 14 settembre 2015.
\r\nRelativamente alla disciplina della Cigo, non essendo previsto un periodo transitorio tra la vecchia e la nuova normativa, l'Istituto previdenziale ha evidenziato che per le domande riconducibili ad eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa antecedenti l'entrata in vigore del suddetto decreto, ossia precedenti al 24 settembre 2015, potranno essere utilizzate le modalità di presentazione previste dalla previgente normativa.
\r\nPer le domande di Cigo relative ad eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatesi a decorrere da tale data, dovendosi applicare la nuova disciplina, sarà obbligatorio presentare l'istanza corredata dall'elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario e dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
\r\nI dati relativi a ciascun addetto all'unità produttiva interessata dalla Cigo, che dovranno essere contenuti in un file in formato CSV (file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione di una tabella di dati), sono quelli individuati nel documento scaricabile dal portale informatico dell'Inps alla sezione servizi online, CIG Ordinaria, "Flusso web", link "Documentazione" alla voce "Tracciato per invio beneficiari".
\r\nLa nota conclude evidenziando che per poter consentire alle aziende di presentare le domande senza soluzione di continuità, l'elenco dei lavoratori potrà essere fornito anche in un momento successivo rispetto all'invio della domanda.
\r\n1 allegato
\r\nL'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di agosto 2015 è risultato pari a 107,4 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01280374
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n8/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1
\r\n75% di 0,37383178 [indice agosto su indice dicembre 2014 x 100 - 100] = 0,280374.
\r\nTOTALE = 1,280374
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2015 ed il 14 settembre 2015.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblcato il Bollettino degli Appalti n.39 del 28 settembre 2015
Pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro gli ultimi 4 decreti attuativi della Legge n. 183/2014 (c.d. "Jobs Act"), approvati in via definitiva lo scorso 4 settembre dal Consiglio dei Ministri e recanti rispettivamente:
\r\nIn attesa della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si inoltrano, ai fini di una corretta valutazione delle disposizioni ivi contenute, i testi dei decreti suddetti, facendo riserva di fornire le opportune valutazioni delle disposizioni di maggior interesse per il settore, anche alla luce dell'incontro previsto per domani 22 settembre presso la Confindustria.
\r\n4 allegati
\r\ndecreto 1
decreto 2
decreto 3
decreto 4