L'art. 19 della Legge 241/1990 contiene la disciplina generale della Segnalazione d'inizio attività (Scia) che consente l'avvio di talune attività/interventi in via immediata e cioè fin dalla data della sua presentazione alla Pubblica Amministrazione competente.
La p.a. ha a disposizione 60 giorni (30 nel caso di Scia in materia edilizia) per accertare l'eventuale mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge e vietare la prosecuzione dell'attività con la rimozione di quanto già realizzato.
Il TAR Veneto con la sentenza della sezione III, 10/09/2015, n. 958, censurando l'operato di un comune che aveva disposto la sospensione del termine di legge per la verifica dei requisiti della Scia, ha ribadito importanti principi in tema di Scia e cioè:
- è del tutto illegittimo e contrario all'art. 19 della Legge 241/1990 disporre una sospensione del termine previsto dalla legge per l'acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti. Il termine di 60 giorni (o 30 per la Scia in edilizia) è quello che il legislatore ha ritenuto congruo per l'adozione dell'atto inibitorio, meramente eventuale, non essendo la p.a. obbligata ad adottare un provvedimento a fronte di una Scia, atto privato che consente l'avvio immediato di una attività;
- non trova spazio nel procedimento sulla Scia il cd. preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990, trattandosi di un procedimento che ha la sua principale ragion d'essere nell'accelerazione temporale; prima di notificare all'interessato il provvedimento che vieta di proseguire l'attività oggetto della Scia, la legge consente all'ente locale solo di inviare una diffida a regolarizzare l'attività, ove ciò sia possibile, per renderla conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 gg.;
- spetta alla p.a., prima di emanare il provvedimento repressivo, vagliare la possibilità di regolarizzare l'attività già intrapresa rendendola conforme alle norme vigenti e non al privato proporre modalità di conformazione;
- decorso il termine di 60 o 30 giorni per l'esercizio del potere inibitorio nei confronti della Scia, il comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la Scia ma deve farlo nelle forme dell'autotutela (art. 21 nonies Legge 241/1990), vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e valutazione comparativa fra interesse pubblico e privato.
Si ricorda che, come evidenziato anche dallo stesso TAR Veneto, l'art. 19 della Legge 241/1990 è stato modificato di recente dalla Legge 124/2015 cd "riforma della Pubblica Amministrazione" proprio nella parte relativa all'esercizio dell'autotutela da parte del comune, con l'introduzione di un limite temporale pari a 18 mesi per l'adozione degli atti di annullamento.
In allegato:
\r\nIn allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.42 del 19 ottobre 2015
Stipulata in data 25 settembre scorso, la Convezione tra l'ANAC ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzata ad acquisire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici le informazioni sulle comunicazioni telematiche del "prospetto informativo disabili", effettuate dagli operatori economici.
\r\nE', quanto, evidenziato dall'ANAC con la nota 29 settembre 2015, in cui la stessa sintetizza il contenuto della Convezione che ha lo scopo di consentire alle stazioni appaltanti di reperire, tramite il sistema AVCpass, le informazioni telematiche concernenti l'accertamento dell'inesistenza della causa di esclusione prevista dalla lettera l), art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 163/2006.
\r\nCome noto, la citata lettera dell'art. 38 prevede, tra i requisiti di carattere generale del concorrente alle gare di appalto, la necessità che questi presenti "la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2".
\r\nLa previsione, che ha un chiaro contenuto di ordine pubblico (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 24 gennaio 2007, n. 256), impone alle imprese concorrenti di presentare alle stazioni appaltanti la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (cfr. circolare Ministero del lavoro n. 10/2003, in merito all'estensione anche a tale fattispecie della disciplina in materia di autocertificazione).
\r\nGrazie alla suddetta Convenzione, le stazioni appaltanti, in sede di verifica del requisito, potranno, quindi, compiere i necessari accertamenti non più presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento, ma con l'accesso al sistema AVCpass.
\r\nMettendo in collegamento i dati informativi di A.N.AC. e Ministero, sarà pertanto molto più semplice e veloce la verifica delle suddette dichiarazioni.
\r\nTutto ciò, si ricorda, in ottemperanza dell'art. 6-bis del Codice, che impone alle stazioni appaltanti di reperire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dallo stesso, esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (la cui interfaccia utente è l'AVCpass), istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
\r\n3 allegati
\r\nConvenzione Anac-MinLav. 27-9-2015
Nomina resp Anac
Nomina resp MLPS
E' stato pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il comunicato del Presidente del 6 ottobre 2015, concernente Il comunicato fa seguito ad alcune segnalazioni pervenute all'ANAC relative al fatto che, in diversi bandi di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici, viene inserita una clausola che subordina i pagamenti dovuti all'impresa esecutrice all'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei) ovvero a risorse non ancora a disposizione - quanto meno in termini di cassa - da parte della stazione appaltante.
\r\nNel provvedimento, l'Autorità specifica che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi costituzionali che impongono alle amministrazioni di adottare provvedimenti comportanti una spesa solo in presenza di idonea copertura finanziaria e il rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità, ha l'onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare.
\r\nLa copertura finanziaria deve essere assicurata, infatti, anche in fase esecuzione dell'appalto.
\r\nTale interpretazione è peraltro coerente, secondo l'ANAC, con l'art. 64 del D.lgs. 163/2006, codice dei contratti pubblici, in cui è previsto che il bando debba contenere le informazioni di cui all'allegato IX A dello stesso Codice, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
\r\nSolo in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare le condizioni oggettive e specificatamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante il pagamento, purché queste non deroghino al dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti e le regole di finanza pubblica.
\r\nInfine, l'Autorità ha dato conferma a quanto più volte sottolineato dalla stessa ANCE, mettendo in rilievo che la previsione di termini e modalità di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, altera la concorrenza sul mercato degli appalti, poiché introduce problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati.
\r\nSi allega il testo del Comunicato.
\r\n1 allegato
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