1 allegato
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con la delibera del 28 novembre 2017 n. 10, ha approvato il nuovo calendario delle verifiche di idoneità, relative all’anno 2018, che devono sostenere i responsabili tecnici, in attuazione dell’art. 13 del d.m. 120/2014.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
1 allegato
Con la nota n. 299 del 28 novembre 2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative in merito alle procedure per l’istallazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, al fine di uniformare l’operatività degli uffici territoriali e rendere più rapide le procedure autorizzative connesse a tali impianti.
Sul punto, l’Istituto ha chiarito che, per l’istallazione di tali impianti (impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere) volti alla tutela del patrimonio aziendale, è necessaria la preventiva procedura di accordo con la RSA o RSU, o l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970.
E’ stato, inoltre, chiarito che, qualora le videocamere o le fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non vi è alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento che dovrà essere effettuato in tempi rapidi, stante l’assenza di valutazioni istruttorie.
Sul punto, si comunica, inoltre, che l’Istituto ha pubblicato, sul proprio portale, i nuovi moduli per le istanze per l’autorizzazione dell’istallazione di impianti audiovisivi, altri strumenti di controllo e apparecchiature di localizzazione satellitare, semplificati rispetto ai precedenti, che si allegano per opportuna conoscenza.
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Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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INL_nota299_17
Istanza-videosorveglianza-installazione-gps
Istanza-videosorveglianza-impianti-audiovisivi
Istanza-videosorveglianza-altri-sistemi