In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.48 del 30 novembre 2015
Con l'allegata nota prot. n. 19570 del 16 novembre scorso, il Ministero del Lavoro, con specifico riferimento al settore edile, ha fornito un approfondimento in ordine ai criteri di revoca del provvedimento sospensivo dell'attività imprenditoriale, già oggetto della precedente circolare n. 33/09 e lettera circolare del 22 agosto 2007.
\r\nIn particolare, in relazione agli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, il dicastero ha confermato che rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione, oltre al pagamento di una somma aggiuntiva, ad oggi pari a 3.200 euro, la regolarizzazione delle violazioni accertate.
\r\nPertanto, nel settore edile, il personale ispettivo è tenuto ad adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo all'omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita.
\r\nPer quanto riguarda le modalità e la tempistica, fermo restando l'adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento in caso di omessa sorveglianza sanitaria sarà necessaria l'effettuazione della relativa visita medica.
\r\nNel caso di mancata formazione e informazione, invece, il provvedimento di sospensione sarà oggetto di revoca a condizione che l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa.
\r\n1 allegato
\r\nCon l'allegata nota n. 25 del 5 novembre scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto all'istanza di interpello avanzata dall'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A) in merito alla corretta applicazione dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 118 della L. n. 190/2014 (L. di Stabilità 2015).
\r\nCon specifico riferimento al caso in esame, riferito alla fruizione dell'esonero suddetto da parte della società incorporante, nell'ipotesi di fusione per incorporazione posta in essere nell'anno 2016, il Ministero ha chiarito che "in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso".
\r\nPertanto, ferme restando le condizioni previste dalla norma, il cessionario incorporante mantiene il diritto a beneficiare dell'esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell'anno 2015, ma solo con riferimento alla parte residua e sino alla scadenza del termine dei 36 mesi, ciò anche in quanto, ai sensi dell'art. 2112 c.c. comma 5, "i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità e i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi".
\r\n1 allegato
\r\nIn allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.47 del 23 novembre 2015