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Rimborsi IVA – Chiarimenti della C.M. 35/E/2015

Individuazione del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, diretta a sanare errori od omissioni relative alle richieste di rimborso di crediti IVA e regime transitorio per i rimborsi infrannuali chiesti fino al 2014.

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Questi i principali temi affrontati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.35/E del 27 ottobre 2015, nelle risposte a quesiti pervenuti sulle nuove regole relative ai rimborsi IVA superiori a 15.000 euro, di cui all'art.38-bis del D.P.R. 633/1972[1].

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Come noto, il D.Lgs. "Semplificazioni fiscali" (D.Lgs. 175/2014), in vigore dal 13 dicembre 2014, ha previsto:

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- l'aumento dell'importo dei rimborsi IVA per i quali non è richiesta la garanzia fideiussoria, che passa da 5.164 euro a 15.000 euro (pertanto, per ottenere il rimborso di crediti di ammontare pari o inferiore a 15.000 euro, non è necessaria né l'apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria).

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Alla luce di tale novità, la garanzia fideiussoria deve essere prestata, per il rimborso del credito IVA superiore a 15.000 euro, in via obbligatoria dai cd. "contribuenti non virtuosi"[2], ovvero in via facoltativa dai cd. "contribuenti virtuosi" [3];

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- la necessità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, ovvero sull'istanza trimestrale da cui emerge il credito, al fine di ottenere il rimborso di crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro[4].

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Si ricorda che i primi chiarimenti sulle novità in tema di rimborsi IVA sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 32/E/2014.
Per quel che riguarda l'esecuzione dei rimborsi IVA superiori a 15.000 euro, la C.M. 35/E/2015, fornisce ulteriori chiarimenti in materia di:
termine di presentazione della dichiarazione IVA integrativa
Al riguardo, occorre premettere che, per il 2016, la dichiarazione annuale IVA può essere ancora presentata unitamente al Modello UNICO (ai fini delle imposte sul reddito) entro il 30 settembre 2016 (per il periodo d'imposta 2015)[5].

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Invece, a partire dal 2017 (per il periodo d'imposta 2016) la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata esclusivamente in via autonoma entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento[6].

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In merito, l'Agenzia delle Entrate specifica il termine di presentazione della dichiarazione integrativa diretta a:

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- sanare la mancata apposizione del visto di conformità nella dichiarazione originaria

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Nell'ipotesi in cui il visto di conformità non sia stato apposto a causa di un errore od omissione, è possibile sanare tale situazione mediante l'invio della dichiarazione integrativa, munita del visto di conformità, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo[7].

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Per quel che riguarda, invece, i rimborsi chiesti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. "Semplificazioni fiscali" e non ancora eseguiti, per i quali sia scaduto il predetto termine per la presentazione dell'integrativa, il visto di conformità relativo alla dichiarazione originaria può essere sostituito dall'invio all'Agenzia delle Entrate di un'attestazione autonoma, rilasciata da un professionista abilitato[8];

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- modificare le modalità di utilizzo del credito IVA (riduzione o aumento dell'importo chiesto a rimborso)

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Anche in tali ipotesi, chiarisce la C.M. 35/E/2015, la dichiarazione integrativa deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

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In merito, si evidenzia che, relativamente alla richiesta di un maggior rimborso IVA, l'Agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento (espresso nella C.M. 32/E/2014, par. 2.2.1.), nel quale era stato affermato che l'integrativa dovesse essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione originaria;
omissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per requisiti patrimoniali e contributivi)
Sotto tale profilo, la C.M. 35/E/2015 chiarisce che, se si omette di presentare la certificazione sostitutiva insieme alla dichiarazione/istanza di rimborso, l'unica modalità per correggere tale inadempimento è la presentazione della stessa insieme alla dichiarazione integrativa[9], non essendo più possibile fornirla in via autonoma in forma cartacea, come accadeva prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. "Semplificazioni fiscali";
obbligo di presentazione della garanzia
Come noto, l'art.38-bis stabilisce delle ipotesi in cui, ai fini del rimborso IVA, deve essere prestata obbligatoriamente la garanzia (per i cd. "contribuenti non virtuosi")[10].

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Sotto tale profilo, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di calcolo dell'importo dell'accertamento oltre il quale è necessaria la garanzia.

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In merito, si ricorda che il rimborso IVA per importi superiori a 15.000 euro viene eseguito esclusivamente a seguito della prestazione della garanzia nell'ipotesi in cui, nei 2 anni precedenti la richiesta, l'impresa abbia ricevuto avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra l'imposta accertata e quella dichiarata in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dall'art.38-bis del D.P.R. 633/1972.

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Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità di calcolo dei predetti importi nell'ipotesi in cui l'accertamento riguardi l'imposta di registro, le imposte sostitutive, le imposte relative alla tassazione separata, ovvero la verifica venga definita mediante adesione o conciliazione giudiziale;
calcolo degli interessi della garanzia mediante cauzione in titoli di Stato
In tal ambito, la C.M. 35/E/2015 chiarisce che gli interessi per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi, richiesti in "procedura semplificata"[11], non rilevano ai fini dell'importo da garantire.

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In tal modo, l'Agenzia delle Entrate supera il proprio orientamento contrario, espresso nella C.M. 32/E/2014, che prevedeva, invece, il computo di tali interessi nella garanzia (cfr. anche Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n.87349/2015)[12];
rimborsi IVA trimestrali – Modello TR presentato fino al 2014
L'Agenzia delle Entrate affronta, altresì, l'ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore del "Decreto Semplificazioni", e quindi fino al periodo d'imposta 2014, siano state già presentate delle richieste di rimborso IVA trimestrale (Modello TR), con riferimento alle quali il rimborso non è stato ancora eseguito.

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Con riferimento a tale periodo transitorio, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, in linea generale, che la restituzione del credito IVA infrannuale viene accordata a condizione che la dichiarazione IVA annuale (nella quale devono essere indicati i rimborsi IVA trimestrali già richiesti) riferita ai periodi d'imposta fino al 2014, sia munita del visto di conformità.

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Al riguardo, vengono distinte diverse ipotesi, ed in particolare:

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- rimborsi IVA trimestrali richiesti negli anni precedenti, relativi alle annualità fino al 2013

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L'Agenzia affronta la circostanza che la dichiarazione sostitutiva di notorietà, recante i requisiti patrimoniali, aziendali e contributivi (divenuta ad oggi obbligatoria, in alternativa alla garanzia, per i "contribuenti virtuosi", nel senso sopra specificato) non sia stata presentata insieme alla dichiarazione IVA annuale.

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In tal caso, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, allegando la fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla (cfr. anche C.M. 32/E/2014).

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Se è stata già presentata la dichiarazione integrativa, comprensiva del visto di conformità, i requisiti patrimoniali devono essere verificati alla data di presentazione dell'integrativa[13].

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Diversamente, nell'ipotesi in cui la dichiarazione integrativa non sia necessaria, ovvero siano scaduti i termini di presentazione, i predetti requisiti dovranno essere verificati alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva;

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- rimborsi IVA trimestrali riferiti al 2014

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In merito, la C.M. 35/E/2015 chiarisce che i rimborsi infrannuali potranno essere erogati, senza presentazione della garanzia, se la dichiarazione IVA annale per il 2014 (termine scaduto il 30 settembre 2015), riportante tali istanze di rimborso, è munita del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva.

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Sempre con riferimento al periodo transitorio, viene ulteriormente precisato che gli interessi, eventualmente sospesi per la mancata consegna della garanzia, riprendono a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione annuale comprensiva del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva (o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva in caso di istanze trimestrali relative ad anni d'imposta antecedenti il 2014).

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Da un punto di vista più generale, si evidenzia che, con la citata C.M. 35/E/2015 l'Agenzia delle Entrate consente di inviare un nuovo Modello TR, al fine di correggere le indicazioni inizialmente fornite nel Quadro TD, relative non solo alla modifica nell'utilizzo del credito IVA (da rimborso a compensazione e viceversa), ma anche ai presupposti del rimborso, ovvero all'esistenza dei requisiti per il rimborso prioritario o per l'esonero dalla garanzia[14].

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Inoltre, se nel Modello TR originario è stata omessa la compilazione del campo 3 del rigo TD8 ("Esonero garanzia"), il rimborso infrannuale viene comunque erogato, a condizione che si tratti di un "contribuente virtuoso", e non è necessario l'invio di un nuovo Modello TR.

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Resta fermo che il nuovo Modello TR deve essere inviato prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, riferita allo stesso periodo d'imposta.

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[1] Tale disposizione è stata modificata dall'art.13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. D.Lgs. "Semplificazioni fiscali"), con efficacia a decorrere dal 13 dicembre 2014. - Cfr. ANCE "Semplificazioni fiscali - Rimborso del credito IVA – C.M. 32/E/2014" - ID n.19361 del 16 febbraio 2015 e "Semplificazioni fiscali – In Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 175/2014" - ID n.18616 dell'11 dicembre 2014.
[2] In sostanza, ai sensi dell'art.38-bis, co.4, lett.b, del DPR 633/1972, devono prestare la garanzia i soggetti che:
- esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, diversi dalle cd. "start-up innovative";
- hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dall'art.38-bis del D.P.R. 633/1972.
- hanno presentato la dichiarazione, o l'istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.
[3] Infatti, per i "contribuenti virtuosi" (ossia i soggetti che, tra l'altro, esercitano l'attività d'impresa da almeno 2 anni e che non abbiano ricevuto avvisi di accertamento o rettifica dell'IVA per determinati importi), l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 32/E/2014 ha chiarito che il rimborso IVA superiore a 15.000 euro può essere chiesto anche presentando, in alternativa alla garanzia:
- la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, corredata dal visto di conformità, o la sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti a ciò abilitati;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti determinati requisiti di solidità patrimoniale, continuità aziendale, e regolarità nel versamento dei contributi.
[4] Così come previsto anche ai fini della compensazione dei medesimi crediti con altri debiti fiscali in capo al contribuente.
[5]Cfr. art.8, co.1, del D.P.R. 322/1998.
[6] Cfr. art.10, co.8-bis, D.L. 192/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 11/2015, che ha posticipato di un anno tale obbligo, in precedenza fissato dal periodo d'imposta 2015 dall'art.1, co.641, della legge 190/2014 – legge di Stabilità 2015.
[7] Ad esempio, in caso di richiesta di rimborso nella dichiarazione IVA presentata entro il 30 settembre 2015, il termine per presentare l'integrativa scadrà il 30 settembre 2016 - cfr. art.2, co-8-bis, D.P.R. 322/1998.
[8] In questo modo, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, può essere sanata anche la mancata apposizione del visto di conformità nella dichiarazione relativa al 2013, per la quale il termine per la presentazione dell'integrativa, corredata dal visto di conformità, è scaduto il 30 settembre 2015.
[9] Entro il termine sopraindicato, relativo sempre alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
[10] Cfr. la precedente nota 2.
[11] Si tratta delle richieste di rimborso annuali (fino a 700.000 euro) effettuate nei confronti dell'Agente della riscossione (art.78, co.33-38, della legge 413/1991).
Per completezza, si evidenzia che l'importo della garanzia, nella "procedura semplificata", non deve coprire tutto l'importo chiesto a rimborso, ma solo la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente, comprensiva degli interessi del 2% annuo, calcolati sul periodo di durata della stessa.
La "procedura ordinaria" riguarda, invece, le richieste di rimborso, annuali (in via obbligatoria solo per importi superiori a 700.000 euro) ed infrannuali, effettuate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
[12]Cfr. ANCE "Rimborso IVA superiori a 15.000 euro – I modelli per il rilascio delle garanzie" - ID n.21143 del 2 luglio 2015.
[13]Ad esempio, per il periodo d'imposta 2013, la data di presentazione della dichiarazione IVA integrativa è scaduto il 30 settembre 2015.
[14] Con tale pronuncia, quindi, vengono ampliate le ipotesi di correzione del Quadro TD originariamente indicate nella R.M. 99/E/2014.

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1 allegato

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Circolare n.35/E del 27 ottobre 2015

Piano nazionale anticorruzione: focus sugli appalti pubblici

L'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Determinazione n. 12/2015 ha provveduto all'"aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" (di seguito 'Piano') .

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Il documento ha, tra gli altri, l'obiettivo di fornire indicazioni per la predisposizione e gestione delle misure di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa ai "contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", quindi ben oltre sola fase di "affidamento di lavori, servizi e forniture".

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Al riguardo, l'Autorità segnala che dalla valutazione dei PTPC – ovvero lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo – è emersa l'esigenza di un intervento mirato sui contratti pubblici (pp. 24-38 del Piano).

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Ciò, dovrebbe consentire di «applicare elevati standard per la trasparenza in ogni fase del procedimento di approvvigionamento, ivi inclusa la fase di esecuzione dei contratti: la tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nel procedimento di approvvigionamento sono, infatti, essenziali per garantire procedure leali e combattere efficacemente la corruzione» (cfr. anche considerando n. 126 della direttiva appalti 2014/24/UE e l'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

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A tal fine, il Piano si concentra sulle singole fasi in cui si sviluppano i contratti pubblici e, in particolare, su quelle di:
1) programmazione;
2) progettazione della gara;
3) gestione della procedura di selezione;
4) verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;
5) esecuzione del contratto;
6) rendicontazione del contratto.

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La corretta analisi di tutte queste fasi deve rispettare precise indicazioni metodologiche, a loro volta suddivise in:
a) analisi del contesto esterno ed interno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi;
b) mappatura dei processi (quanto più accurata ed esaustiva) al fine di formulare adeguate misure di prevenzione e di identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione;
c) identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, con l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione;
d) trattamento del rischio, teso ad individuare i correttivi più idonei a prevenire i rischi corruttivi, che devono consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

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1. Programmazione

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Secondo il Piano, sottovalutare l'importanza della programmazione può condurre a fenomeni corruttivi, poiché è dai processi di analisi e definizione dei fabbisogni, che possono nascere comportamenti contrari ai principi di efficienza/efficacia/economicità, volti a premiare interessi particolari.

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A tal fine, può essere ritenuto sospetto l'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.

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In questa fase, le anomalie più significative che possono verificarsi, rivelando eventualmente una programmazione carente nonché, in ultima analisi, segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità, riguardano:
a. ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;
b. eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali;
c. reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero il ripetuto inserimento di interventi negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione;
d. presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida.

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Un possibile indicatore di valutazione dell'operato dell'amministrazione in questa fase è rappresentato dal valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale.

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2. Progettazione della gara

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Nel Piano l'impostazione della strategia di acquisto è cruciale per il perseguimento del pubblico interesse.

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Ne deriva che massima attenzione deve essere prestata, ad es., alle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche o alla nomina del responsabile del procedimento nonché alla individuazione della tipologia di appalto e predisposizione della gara (inclusi atti e criteri di partecipazione, aggiudicazione o attribuzione del punteggio).

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Diversi sono gli elementi che possono essere considerati rivelatori per la fase in questione, quali:
a. nessuna alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o quest'utlimo supportato dai medesimi tecnici esterni;
b. assenza di motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti;
c. mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
d. previsione di requisiti restrittivi di partecipazione;
e. mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo nelle consultazioni preliminari di mercato;
f. fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia);
g. insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti;
h. mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate;
i. non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte;
j. redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva;
k. previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto;
l. ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa;
m. adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate;
n. mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità, in caso di ammissione di varianti in sede di offerta.

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Gli indicatori che posso essere utilizzati per individuare potenziali conflitti di questa fase sono l'eccessivo impiego di procedure negoziate e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate; oppure il valore delle procedure non aperte sul complessivo delle procedure o la loro corretta stima (ad es., viene affidato un appalto con procedura negoziata in quanto il valore stimato è sotto soglia e, successivamente, per effetto di varianti, quel valore iniziale supera la soglia).

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Infine, è esplicativo il numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale, laddove sia sproporzionato l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (rispetto al prezzo più basso), oppure sia stato dato peso eccessivo alle componenti qualitative, rispetto a quelle oggettivamente valutabili.

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3. Gestione della procedura di selezione
Nella fase di selezione, secondo il Piano, le stazioni appaltanti sono soprattutto chiamate a porre in essere misure concrete per prevenire conflitti d'interesse o possibili applicazioni distorte del Codice; ciò a danno dell'imparzialità e indipendenza dell'azione pubblica.

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In questa fase, gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, responsabile del procedimento, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (ad es. con fissazione di brevissimi termini per la ricezione delle offerte).

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In tal caso, costituiscono elementi rivelatori di una non corretta gestione della procedura di selezione dei contraenti:
a. assenza di pubblicità del bando e della documentazione rilevante;
b. immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando;
c. mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione;
d. alto numero di concorrenti esclusi;
e. presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi;
f. assenza di trasparenza o giustificazione nell'attribuzione dei punteggi;
g. assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta;
h. presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.

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Per questa fase, un indicatore facilmente calcolabile riguarda il conteggio del numero di procedure attivate da una determinata amministrazione, per le quali è pervenuta una sola offerta, indice questo di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore economico.

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4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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La verifica dell'aggiudicazione costituisce un momento essenziale di accertamento della correttezza della procedura espletata.

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Proprio in ragione di ciò, al fine di garantire il rispetto della trasparenza della procedura e di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari, il Piano pone l'accento su alcuni elementi rivelatori di un non corretto operato dell'amministrazione, ovvero:
a. presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione;
b. mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice;
c. immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, tali da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
In questa fase un possibile indicatore utile attiene alla ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici.

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5. Esecuzione del contratto

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Nel momento in cui l'esecutore pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, è indispensabile che l'ente si doti di ogni strumento utile a verificare l'esatto adempimento.

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In questa fase i processi che sono a maggiore rischio corruttivo sono quelli di: approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto, ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza; apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

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A tale proposito, i segnali di allarme ai quali occorre prestare specifica attenzione in questa fase sono rappresentati, ad esempio, da:
a. motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento;
b. mancata acquisizione (ove richiesto) dei necessari pareri e autorizzazioni;
c. esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia;
d. concessione di proroghe dei termini di esecuzione;
e. mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti;
f. presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto;
g. assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento;
h. ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge;
i. assenza di adeguata istruttoria che preceda la revisione del prezzo.

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In questa fase può essere utile indicatore il numero di affidamenti con almeno una variante, rispetto al numero totale degli affidamenti oppure il rapporto tra affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.

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6. Rendicontazione del contratto

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La fase di rendicontazione del contratto è il momento nel quale l'amministrazione verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori.

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In questa fase, secondo il Piano, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi:
· attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, con il preciso fine di perseguire interessi privati e/o diversi da quelli della stazione appaltante;
· attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

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Possono essere considerati elementi rivelatori di tali fenomeni:
a. incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi dell'art. 10 co. 7, secondo periodo, D.P.R. 207/2010;
b. mancato invio di informazioni al responsabile del procedimento;
c. emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite.

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Si ritiene, invece, indice certo di elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG, in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento.

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In questa fase, secondo il Piano, può essere 'estremamente' utile verificare di quanto i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.

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Analogamente, è possibile costruire un indicatore - sui tempi medi di esecuzione degli affidamenti - sintomatico di sospensioni illegittime o di proroghe che nascondono comportamenti collusivi tra esecutore e stazione appaltante.

Frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari – Riflessi IVA

Anche ai fini IVA, rimane "impresa ristrutturatrice" l'impresa che cede o loca immobili dopo un intervento di frazionamento o accorpamento, autorizzato prima del 12-11-2014. A queste conclusioni si giunge anche alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato nella Sent. n. 4381/2015

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Il commento dell'ANCE

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1 allegato

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Sentenza della Sez. IV, n.4381 del 21-09-2015

INTESTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI e locazione senza conducente

La circolare del Ministero dell'Interno del 13 novembre 2015 (Prot. 300/A/7839/15/106/16) emanata anche a seguito di alcune recenti sentenze amministrative e di una Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29/10/2015 precisa che le sanzioni derivanti dall'inosservanza dell'art. 94 Codice della Strada, ovvero quelle relative alla mancata annotazione dei contratti di locazione senza conducente (periodi superiori a 30 giorni) nell'Archivio Nazionale Veicoli, sono applicabili per quei contratti stipulati successivamente dal 2 novembre 2015.
Si precisa, inoltre, che le violazioni indicate devono essere contestate solo al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore) e non nei confronti del conducente pro-tempore del veicolo, a meno che non coincida con il contraente stesso.
La circolare ricorda infine, che le procedure di annotazione riguardano soltanto i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, restando esclusi dall'applicazione della procedura i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o di cose in conto terzi

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Allegato Ministero dell'Interno

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