Le Regioni non hanno il potere di varare autonomamente una sanatoria edilizia "straordinaria" limitata al solo territorio regionale; spetta esclusivamente al legislatore statale la scelta di prevedere un condono per agli abusi commessi sul territorio nazionale.
È quanto ha ribadito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 233 del 19 novembre 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della LR Toscana 65/2014 nella parte in cui (artt. 207 e 208) ha previsto un particolare regime sanzionatorio, diverso da quello del DPR 380/2001 "Testo Unico Edilizia", che per taluni immobili abusivi produce gli effetti tipici del condono edilizio (vedi anche Conflitto Stato-Regioni: impugnata la nuova legge della Toscana sul governo del territorio del 16/1/15).
In particolare la normativa delle Toscana prevede, in deroga alle sanzioni demolitorie ordinarie, la possibilità, sia per gli abusi edilizi anteriori al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della Legge 765/1967 cd. "legge ponte), sia per quelli eseguiti fra il 1° settembre 1967 e il 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della Legge 47/1985), di applicare soltanto una sanzione pecuniaria, nei casi in cui il comune giudichi non più sussistente l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi.
In questi casi la Consulta ha evidenziato che è consentita di fatto la conservazione dell'immobile ed oltretutto è permessa espressamente l'esecuzione di opere ulteriori (demolizione e ricostruzione, aumento numero unità immobiliari, ecc.).
Gli art. 207 e 208 LR 65/2014 pertanto si pongono in contrasto con la disciplina statale di principio contenuta nel Testo Unico Edilizia e violano, da un lato, la competenza concorrente Stato-Regioni in materia di governo del territorio e, dall'altro, la competenza esclusiva dello Stato in materia penale.
Non sono state censurate invece le altre norme della LR 65/2014 impugnate dal Governo e relative all'approvazione di previsioni urbanistiche in materia di medie e grandi strutture di vendita (artt. 25 – 27).
In allegato
\r\nDal 1° gennaio 2016, generale innalzamento delle soglie comunitarie di cui alle Direttive U.E. sugli appalti pubblici, come da ultimo modificate dal Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione del 24 novembre 2015. Si rimanda alla lettura della circ.n.75-2015, pubblicata nell'area riservata.
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E' operativo il modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 kW realizzati sui tetti degli edifici, in sostituzione di altri modelli eventualmente adottati dalle amministrazioni competenti. Si rimanda alla lettura della circ.n.74-2015, pubblicata nell'area riservata.
Dal 18 ottobre scorso non è più obbligatorio esporre il contrassegno di assicurazione. Si rimanda alla lettura della circ.n.73-2015, pubblicata nell'area riservata.