Con l'allegato Interpello n. 33/15, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti relativi al regime contributivo previdenziale ed assistenziale da applicare al contributo di solidarietà previsto dall'art. 5, comma 5 della Legge n. 236/93.
Si tratta del contributo riconosciuto in favore dei datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, a seguito della riduzione di orario conseguente alla stipula di un contratto di solidarietà c.d. di "tipo B", sottoscritto al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.
In particolare, l'istante ha richiesto di conoscere a quale contribuzione sia assoggettabile la quota di contributo spettante all'azienda nel caso in cui questa sia erogata in favore dei lavoratori, consentendo a questi ultimi di ottenere l'intero trattamento di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso.
Il Dicastero, al riguardo, ha confermato che la quota spettante al datore di lavoro, pari al 25% del monte retributivo perso, corrisposta al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, concorre a costituire reddito da lavoro dipendente e, pertanto, costituisce base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.
Ai fini pensionistici, pertanto, si dovrà ritenere che il regime di contribuzione figurativa vada riferito all'ammontare della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal datore di lavoro ai lavoratori.
1 allegato
\r\nRiconosciuto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute, da utilizzare in tre anni, a favore delle imprese che effettuano, nel corso del 2016, interventi di bonifica dell'amianto sui beni e sulle strutture produttive situate in Italia.
\r\nTale agevolazione è contenuta nella legge 28 dicembre 2015 n.221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. del 18 gennaio 2016 ed in vigore dal 2 febbraio 2016.
\r\nIn particolare, l'art. 56 della legge 221/2015 riconosce un credito d'imposta, pari al 50% delle spese sostenute, a favore delle imprese che effettuano, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell'amianto sui propri fabbricati e capannoni (ovvero su beni e strutture produttive).
\r\nIl contributo è riconosciuto fino all'esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia circa 17 milioni di euro (5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019).
\r\nPer beneficiare dell'agevolazione gli interventi devono avere un importo unitario almeno pari a 20.000 euro.
\r\nCon riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, viene stabilito che il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto ed in quelle successive in cui il credito viene utilizzato.
\r\nViene, altresì, previsto che il credito d'imposta:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[1];
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997)[2].
\r\nA tal riguardo, viene specificato che la prima quota annuale del credito è utilizzabile a decorrere dal 1°gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.
\r\nTuttavia, per l'effettiva applicazione del credito d'imposta, l'art. 56 della legge 221/2015 prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Provvedimento(ovvero entro il 2 maggio 2015), deve essere emanato il Decreto attuativo[3], contenente:
\r\n- modalità e termini per la concessione del credito d'imposta (sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande);
\r\n- le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa complessiva;
\r\n- i casi di revoca e decadenza dal beneficio.
\r\nDopo la presentazione delle relative istanze da parte delle imprese, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei limiti delle risorse stanziate, determinerà l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmetterà tali dati all'Agenzia delle Entrate.
\r\nL'agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato "de minimis" (n.1407/2013) e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[4].
\r\nInfine, per completezza, si ricorda che il bonus per la rimozione dell'amianto, oltre a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013, si affianca, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, alla detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di bonifica dell'amianto sulle unità immobiliari (ai sensi dell'art. 16-bis, lett. l), del D.P.R. 917/1986)[5].
\r\n[1] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[2]Ai fini della fruizione del beneficio, viene stabilito che il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
[3] Tale Decreto deve essere emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
[4]L'art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
[5] Come noto, la legge 208/2015 (Stabilità 2016), ha da ultimo prorogato il potenziamento delle agevolazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare, per tutto il 2016, a favore delle persone fisiche che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia, tra cui rientrano anche quelli relativi alla bonifica dell'amianto su unità abitative, è attribuita una detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.
1 allegato
\r\nANCE ha presentato ad ANAC, in data 9 giugno 2015, una istanza di parere in relazione ad una gara del Comune di Vercelli avente ad oggetto primi lavori di restauro conservativo finalizzati alla messa in sicurezza della cortica esterna della Torre Civica di Vercelli.
In particolare il quesito era volto a chiarire la legittimità della previsione della lettera di invito alla gara secondo la quale l'appaltatore assume la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori , in contrasto con quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 81/08.
ANCE, nell'istanza di parere, ha evidenziato che il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, all'articolo 89, comma 1, lettera c), definisce il Responsabile dei lavori come "il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento".
In tal senso, a parere di ANCE, la clausola della lettera d'invito in esame, risulta in contrasto con il dettato normativo sopra riportato, in quanto nell'ambito dei lavori pubblici - quali sono l'oggetto del decreto legislativo n. 163/2006 - il responsabile dei lavori non può essere l'Appaltatore bensì è il Responsabile del procedimento.
ANAC con parere n. 223/2015 ha rilevato che nel settore dei contratti pubblici, disciplinato dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal DPR 207/2010 la normativa di riferimento è chiara nel disporre che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il Consiglio ha pertanto concluso ritenendo non conforme l'operato della stazione appaltante e chiedendo alla stessa di far conoscere i provvedimenti assunti a seguito della pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dal 4 gennaio 2016, giorno di ricevimento della comunicazione.
1 allegato
\r\nIl Decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 (art. 8, comma 1, del cd. Decreto Legge "Milleproroghe 2016") ha prorogato di un anno, ovvero sino al 31 dicembre 2016, la moratoria delle sanzioni legate all'operatività del SISTRI (art. 260 bis commi da 3 a 9), disponendo di fatto la prosecuzione del sistema a doppio binario, ovvero la coesistenza, per i soggetti tenuti al SISTRI, dei relativi obblighi di iscrizione e di quelli cartacei legati al formulario, registro di carico e scarico e MUD (artt.189, 190, 193 del Dlgs. 152/2006).
\r\nRestano quindi in vigore (già dal 1/4/2015 secondo quanto disposto dalla legge n.11 del 27/02/2015) le sanzioni legate alla mancata iscrizione e al mancato pagamento dei contributi (art. 260 bis commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006).
\r\nL'art. 8, comma 3, del Decreto Legge "Milleproroghe 2016" contiene anche la proroga al 29 febbraio 2016 della possibilità - art.6 comma 1 lettera p) del Decreto Legislativo n.36 del 13 gennaio 2003 - di smaltire in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kj/kg. Si tratta, per il settore delle costruzioni, delle guaine bituminose impermeabilizzanti.
\r\nA questo proposito va segnalato però che il divieto, in passato già oggetto di proroghe, è stato abrogato dal Disegno di Legge 2093/B "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" approvato definitivamente alla Camera il 22 dicembre 2015, ma ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta.