Con il regolamento (UE) 2016/7, del 5 gennaio 2016, la Commissione europea ha adottato formalmente il nuovo Documento di gara unico europeo (DGUE), destinato a sostituire i sistemi nazionali di auto-dichiarazione attualmente esistenti nell'UE.
\r\nIl DGUE mira a ridurre gli oneri amministrativi a carico del concorrente, sostituendo la necessità di produrre immediatamente certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione, con la necessità di fornire una prova documentale preliminare.
\r\nL'introduzione negli Stati Membri del DGUE è stata prevista e disciplinata dall'articolo 59 della nuova direttiva appalti (2014/24/UE), ma si applicherà anche agli appalti aggiudicati nei settori speciali, laddove siano utilizzati i criteri di qualificazione previsti per i settori ordinari.
\r\nNello specifico, DGUE consiste in un'autodichiarazione da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza di cause di esclusione e la sussistenza dei requisiti di qualificazione, compresi i riferimenti all'impresa ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento.
\r\nTale documento dovrà identificare le autorità o i soggetti titolari del potere di rilascio dei certificati originali; dovrà altresì contenere una dichiarazione dell'operatore economico attestante che, su istanza della stazione appaltante e senza ritardo, sarà in grado di fornire il certificato richiesto in forma originale.
\r\nInoltre, nel DGUE sono riportate le informazioni necessarie al fine di consentire alla stazione appaltante l'accesso alla documentazione a comprova dei requisiti del concorrente, laddove contenuta in specifiche banche.
\r\nIl DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica ed è basato su un formulario predisposto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Per facilitare il suo utilizzo, è stato sviluppato per gli Stati membri e le imprese un sistema libero, basato sul web (e-Certis).
\r\nSeguirà News di commento Ance.
\r\nIn allegato, il testo adottato (modulo standard DGUE)
\r\n1 allegato
\r\nL'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di dicembre 2015 è risultato pari a 107,0 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01500000.
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n12/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,5
\r\n75% di 0,00000000 [indice dicembre su indice dicembre 2014 x 100 - 100] = 0,000000.
\r\nTOTALE = 1,500000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 dicembre 2015 ed il 14 gennaio 2016.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.ù
\r\n1 allegato
\r\nAvviso permanente per la formazione degli elenchi annuali di Operatori Economici per l'affidamento di lavori in economia ex artt. 122, comma 7, e 125, comma 8, D.Lsg. n'163/2006 e s.m.i. Si riamnda alla lettura della circolare n.2-2016, pubblicata nell'area riservata sezione circolari,
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali informa che la scadenza per la presentazione del prospetto informativo di cui all'art. 98, co. 6 della L. n. 68/1999, è spostata al 29 febbraio 2016.
\r\nSi rammenta che il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti, costituenti base di computo, devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
\r\nL'articolo 40, comma 4 del Decreto Legge n. 112/2008, come convertito dalla Legge n. 133/2008, ha introdotto l'obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (che occupano almeno 15 dipendenti), secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti, entro il 31 gennaio, la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.
\r\nIl Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.