Fornite dall'Inps ulteriori indicazioni per l'individuazione delle Sedi competenti ad adottare i provvedimenti di concessione o reiezione della Cigo. Si rimanda alla lettura della circolare n.5-2016, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.
Fornite dal Ministero del lavoro le prime indicazioni operative relative al D.lgs. n. 150/2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Si rimanda alla lettura della circolare n.4-2016, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.
\r\n\r\n
Con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (in G.U . n .13 del 18 gennaio 2016), il Parlamento ha finalmente licenziato le nuove misure in materia ambientale per promuovere la Green Economy.
\r\nParticolare interesse per il settore dei lavori pubblici assumono le disposizioni introdotte capo IV della legge e relative al ricorso agli appalti verdi.
\r\nAl riguardo, è doveroso ricordare che Il termine appalti verdi o Green Public Procurement indica l'insieme degli strumenti giuridici volti a promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali nella disciplina legislativa degli appalti pubblici.
\r\nL'Italia ha adottato un Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 aprile del 2008 (revisionato con Dm del 10 aprile 2013), il c.d. PAN GPP.
\r\nIn particolare, il PAN GPP, fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i 'Criteri Ambientali Minimi' (c.d. CAM).
\r\nI CAM specifici per il settore dell'edilizia, previsti dal PAN GPP, risultano ancora in fase di elaborazione presso il Ministero dell'Ambiente.
\r\nCiò premesso, il testo della legge introduce alcuni correttivi al codice dei contratti pubblici (D.lgs 163/2006).
\r\nViene innanzitutto prevista una modifica al comma 7 dell'art. 75 del Codice dei contratti pubblici in tema di cauzione provvisoria (Art. 16, comma 1).
\r\nIn particolare, è introdotta una riduzione del 30% dell'importo della cauzione provvisoria (e del suo eventuale rinnovo), per gli operatori economici registrati al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
\r\nTale riduzione è cumulabile con quella del 50% già prevista nel caso di possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.
\r\nInoltre, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' altresì ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
\r\nNumerose modifiche interessano l'art. 83 del codice dei contratti pubblici in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, per quanto riguarda i lavori pubblici:
- si prevede, alla lett. e), che le caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera siano valutate anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai C.A.M. (Art. 19, comma 4);
- al comma 1 lett f), è previsto che, nell'elaborazione del criterio di valutazione dell'offerta relativo al costo di utilizzazione e manutenzione, si possano anche tenere in considerazione i consumi di energia delle risorse naturali alle emissioni inquinanti nonché i costi complessivi inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera (Art. 16, comma 2, lett. a, n. 2));
- s'introduce di una nuova lettera f bis), in merito alla possibilità di compensare le emissioni di gas ad effetto serra associate all'attività d'azienda secondo i metodi stabiliti dalla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione (Art. 16, comma 2, lett. b);
\r\n- viene prevista, al comma 2, la necessaria specificazione, nel bando di gara, del metodo che l'amministrazione utilizzerà per la valutazione dei costi del ciclo di vita, laddove richiesti in offerta (Art. 16, comma 2, lett. b)); in ogni caso, tale metodo deve soddisfare le seguenti condizioni:
· basarsi su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
· essere accessibile a tutti i concorrenti;
· fondarsi su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.
Si sottolinea che la nuova direttiva appalti (Dir 2014/24/UE), attualmente in vigore ed in corso di recepimento, prevede la possibilità per le amministrazioni di ricorrere ai costi di ciclo di vita del prodotto nella valutazione dell'offerta.
\r\nInfine, la legge amplia, altresì, i poteri di monitoraggio e gli obblighi informativi, al fine di consentire una più effettiva considerazione dei criteri ambientali minimi all'interno delle procedure d'appalto.
\r\nIn particolare, vengono attribuiti all'Osservatorio dei contratti pubblici compiti di monitoraggio sull'applicazione dei criteri ambientali minimi nonché sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAN GPP (art. 19, comma 1).
\r\nInfine, viene introdotto l'obbligo che i bandi-tipo contengano indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi, modificando in modo l'articolo 64, comma 4-bis del Codice dei contratti (art. 19, comma 2).
Con l'allegata nota n. 4 del 20 gennaio scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto all'istanza di interpello, avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della disposizione relativa all'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
\r\nIn particolare, è stato chiesto se l'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato spetti anche in caso di assunzione di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, che non fruisca di ulteriori agevolazioni contributive.
\r\nSul punto, il Dicastero, nel ricordare che l'esonero in parola spetta qualora, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, con contratto di lavoro subordinato, presso altro datore di lavoro o, nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della norma, abbia avuto rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente l'incentivo, ha precisato che la norma non esclude, con riferimento alla platea di lavoratori interessati, coloro che percepiscono trattamento pensionistico.
\r\nPertanto, in virtù di quanto sopra, è possibile far rientrare nel campo di applicazione della disposizione i lavoratori già percettori di trattamento pensionistico.
\r\n1 allegato
\r\n