Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che l'allegato decreto interministeriale del 12 ottobre 2015, inerente le regole e gli standard formativi per l'attuazione della nuova disciplina dell'apprendistato introdotta dal Jobs Act, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296/15 ed è in vigore dal 5 gennaio scorso.
\r\nSi rammenta, in particolare, che il provvedimento, concernente l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, prevede, ai fini dell'attivazione del relativo contratto, la sottoscrizione di un apposito protocollo, secondo lo schema allegato al decreto, tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro, al quale è richiesto il possesso di precisi requisiti (capacità strutturali, tecniche e formative, quest'ultime snellite rispetto allo schema iniziale del decreto).
\r\nSi sottolinea, inoltre, che, pur nell'ambito della competenza regionale sulla materia, l'art. 10 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano debbano recepirne le disposizioni e che, nelle more, le stesse trovino applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dai Ministeri del lavoro e dell'istruzione, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. Decorso il termine semestrale, in assenza di regolamentazione regionale, troverà applicazione diretta la normativa del decreto.
\r\nNel merito si rammenta che, in attuazione di tale fase, il Governo e la Conferenza Stato-Regioni, con accordo del 24 settembre scorso, hanno definito un progetto sperimentale per l'anno "formativo" 2015/2016, per lo sviluppo del sistema di placement dei Centri di Formazione professionale e per il sostegno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (cfr. comunicazione Ance del 12 ottobre 2015).
\r\nSul tema, si informa, infine, che il Ministero del lavoro ha reso noto, con un comunicato stampa, la sottoscrizione, il 13 gennaio scorso, di specifici protocolli di intesa fra il Sottosegretario di Stato e gli Assessori regionali alla formazione, per l'attuazione della sperimentazione del sistema duale (alternanza scuola-lavoro).
\r\nA tal fine, il dicastero ha stanziato ulteriori 87 milioni di Euro – sia per il 2015 che per il 2016 - in aggiunta ai 189 milioni già previsti per l'Istruzione e la formazione professionale, ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome, sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP e del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati.
\r\n1 allegato
\r\nIn riferimento alle domande di sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, relativo agli importi corrisposti nell'anno 2014, l'Inps, con l'allegato messaggio n. 162/15, ha illustrato le modalità operative per la concreta fruizione del beneficio contributivo di cui alla L. n. 247/07.
\r\nFermo restando che il beneficio in parola è subordinato alla regolarità con gli obblighi contributivi e con la parte economica degli accordi e contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/06, in particolare l'Istituto ricorda che, nei casi di operazioni societarie, il conguaglio dello sgravio dovrà essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, con riferimento alla totalità del premio corrisposto nell'anno al lavoratore, anche se questo sia stato in parte erogato dal precedente datore di lavoro.
\r\nLe aziende che siano state autorizzate allo sgravio contributivo e che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso o cessato l'attività, al fine di beneficiare dell'incentivo dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig.
\r\nPer il recupero degli importi comunicati ai datori di lavoro ammessi allo sgravio, che costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile, i datori di lavoro potranno utilizzare i seguenti codici causale, differenti per tipologia contrattuale, aziendale o territoriale.
\r\nContrattazione aziendale L 242 Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del datore di lavoro
\r\nL 243 Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore
\r\nContrattazione territoriale L 244 Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del datore di lavoro
\r\nL 245 Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore
\r\nPer la restituzione di eventuali quote di beneficio eccedenti rispetto a quelle che spettano le aziende dovranno utilizzare il codice causale "M964" - restituzione sgravio contrattazione secondo livello.
\r\nLe suddette operazioni di recupero, conferma l'Inps, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della nota in oggetto ( 16 aprile 2016). Il datore di lavoro, si ricorda, è tenuto a restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
\r\n1 allegato
\r\nIn allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.5 del 1° febbraio 2016.
Pubblicato in G.U. il Decreto ministeriale 15 dicembre 2015 inerente la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, emanato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 151/2015. Reso noto dal Ministero del lavoro anche l'aggiornamento del relativo modulo afferente ai lavoratori genitori. Si rimanda alla lettura della circolare n.6-2016, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.
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