La tutela paesaggistica prevista dalla legislazione statale e ad essa riservata in via esclusiva costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, compresa quella sul recupero abitativo dei sottotetti esistenti. È quanto ha ribadito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 11 del 29 gennaio 2016, che ha dichiarato illegittimo l'art. 6 della LR Campania 15/2000 nella parte in cui permette agli interventi di recupero dei sottotetti di derogare le prescrizioni dei piani paesaggistici.
\r\nLa Consulta ha ricordato che, in base all'art. 145 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali", le previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici ed immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi in essi eventualmente contenute.
\r\nIl Codice dunque definisce, con efficacia vincolante anche per le Regioni, i rapporti fra le prescrizioni del piano paesaggistico e quelle di carattere urbanistico-edilizio – sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi puntuali come il permesso di costruire – secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale.
\r\nIn allegato: Sentenza della Corte Costituzionale 11/2016
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2016, n.22 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2016, n. 10 recante "Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione".
\r\nAllo scopo di semplificare il sistema normativo e dare maggior impulso al processo di attuazione delle leggi, il provvedimento abroga diverse disposizioni di legge in attuazione della delega contenuta nell'articolo 21 della Legge 124/2015 (cd. Riforma delle amministrazioni pubbliche) volta a sopprimere o modificare le norme che, in vigore dopo il 31 dicembre 2011, hanno previsto l'emanazione di provvedimenti non legislativi di attuazione.
\r\nTra le norme abrogate si segnala quella contenuta nell'art. 23, comma 1ter, ultimo periodo del Dpr 380/2001 (TU edilizia) che demandava all'emanazione di un regolamento l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della DIA.
\r\nLa norma era stata introdotta dalla Legge 134/2012 di conversione del Decreto Legge 83/2012 la quale aveva stabilito, come già previsto per la SCIA a norma dell'art. 19 della Legge 241/90, la possibilità che la DIA, unitamente agli elaborati tecnici nonché alle autocertificazioni ammesse, fosse presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica. L'intervento normativo era finalizzato a garantire l'uniformità delle procedure sia per interventi soggetti a SCIA sia per quelli tramite DIA (ossia DIA in alternativa al permesso di costruire).
\r\nDiversamente da quanto contenuto nella disciplina della SCIA (Art. 19 Legge 241/90) per la DIA (ovvero la DIA in alternativa al permesso di costruire – art 23, comma 1 ter, ultimo periodo) era stata anche specificata la necessità di emanare un regolamento volto proprio ad individuare i criteri e le modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della DIA, norma ora soppressa dal Decreto Legislativo in commento.
\r\nAnche in questo caso la soppressione sembrerebbe finalizzata ad equiparare la normativa della DIA con quella della SCIA che non prevedeva l'emanazione di uno specifico regolamento. L'abrogazione di tale disposizione desta comunque delle perplessità in quanto scopo del regolamento attuativo era quello di prevedere dei criteri unificati per l'esercizio telematico ai fini di una maggiore uniformità normativa.
\r\nNello stesso tempo si evidenzia che l'articolo 5, comma 4bis, del Dpr 380/2001 (comma inserito dalla Legge 106/2011 di conversione del Decreto Legge 70/2011 ) prevede che lo Sportello unico accetti le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni etcc con modalità telematica. Tale norma, diversamente dalle altre norme sopra indicate, sembrerebbe prevedere un obbligo per l'inoltro telematico delle pratiche edilizie. Sarebbe stato opportuno, quindi, procedere anche ad un coordinamento con tale disposizione.
Sul punto, tuttavia, si segnala che lo scorso 20 dicembre è stato approvato in via preliminare al Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo in tema di SCIA attuativo delle delega di cui all'art. 5 della Legge 124/2015 (cd. Riforma delle amministrazioni pubbliche) che tra le altre cose ribadisce l'utilizzo alternativo della modalità telematica e della posta raccomandata per la presentazione della SCIA.
In allegato:
\r\nAi fini della determinazione della superficie utile per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici "prima casa", non rileva il requisito dell'abitabilità dei singoli vani.
\r\nQuesto il principio giurisprudenziale, oramai consolidato, della Suprema Corte pronunciato nella sentenza n. 1173 depositata il 22 gennaio 2016 la quale, con riferimento alla disciplina previgente in materia di abitazioni di lusso, conferma che ai fini del calcolo della superficie utile non rileva il requisito dell'abitabilità.
\r\nLa vicenda prende le mosse da un avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava le maggiori imposte di registro e ipocatastali, oltre l'applicazione di interessi e sanzioni, relativi all'acquisto di un'abitazione per il quale l'acquirente aveva goduto dei benefici "prima casa", poi disconosciuti dall'Amministrazione poiché l'immobile veniva qualificato di lusso.
\r\nA tal riguardo, si ricorda che la disciplina attuale, valida, tra l'altro, per l'applicazione, in fase di acquisto, delle agevolazioni "prima casa"[1] (aliquota IVA del 4%[2], ovvero imposta proporzionale di Registro pari al 2%[3]), prevede una nuova nozione di "abitazione di lusso" sia ai fini IVA che Registro.
\r\nIn particolare, la possibilità di fruire delle citate agevolazioni è ammessa, ricorrendone tutti i requisiti soggettivi, per l'acquisto di tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale accatastale nel Gruppo A, ad eccezione delle abitazioni cd. "di lusso", intendendosi per tali quelle accatastate nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico).
\r\nSi ricorda che la nuova nozione di abitazione "di lusso" è stata introdotta, ai fini dell'imposta di Registro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell'art.1, co.1, secondo periodo, della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986)[4], e successivamente confermata anche ai fini IVA, a decorrere dal 13 dicembre 2014 (nuovo art.21 della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972)[5].
Diversamente, in base alla disciplina previgente, l'abitazione era considerata "di lusso" se rispondente ai criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969.
In particolare, l'art. 6 del citato D.M. qualifica come abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi, tra le altre caratteristiche, una superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina).
\r\nAi fini della corretta determinazione della superficie utile complessiva e, dunque, dell'applicabilità dei benefici "prima casa", in mancanza di una definizione normativa, la giurisprudenza ha precisato che nel suddetto calcolo occorre escludere solo gli ambienti indicati nel citato art. 6.
\r\nInoltre, è stato più volte chiarito che la nozione di "superficie utile complessiva" ricomprende anche i vani privi del requisito dell'abitabilità.
\r\nSul punto, la Cassazione con la sentenza n. 1173/2015, accogliente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha riaffermato il principio secondo cui in tema di imposte di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso "occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito della "abilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'"utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di un'abitazione".
\r\n[1]Per tale si intende l'abitazione per la quale ricorrano, in capo all'acquirente, le condizioni di cui alla nota II-bis dell'art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
[2] Per gli acquisti da impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, o anche successivamente, su opzione dell'impresa cedente, da esercitare nel rogito (cfr. art.10, co.1, n.8-bis, del D.P.R. 633/1972). In tale ipotesi, l'imposta di Registro e le Ipo-catastali sono dovute in misura fissa pari a 200 euro ciascuna.
[3] Per gli acquisti da privato ovvero da impresa costruttrice/ristrutturatrice in regime di esenzione da IVA.
Come noto, ai fini dell'imposta di Registro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si applicano due sole aliquote (2% acquisto "prima casa" e 9% in tutti gli altri casi) per un importo almeno pari a 1000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna (cfr. l'art. dell'art.1, co.1, secondo periodo, della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986 e l'art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013).
[4] Cfr. ANCE "Legge di conversione del D.L. 104/2013 - Novità sull'imposta di registro dal 2014"
[5] Cfr. l'art.33 del D.Lgs. 175/2014, cd. "Semplificazioni fiscali" e, da ultimo, ANCE "Semplificazioni fiscali: nuova definizione di abitazioni di lusso – C.M. 31/E/2014"
1 allegato
\r\nIn allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.6 dell'8 febbraio 2016