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Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate - Ristrutturazioni edilizie e “bonus mobili”

Nuovo aggiornamento della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (gennaio 2016) a cura dell'Agenzia delle Entrate, che tiene conto della proroga, per tutto il 2016, della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, del "bonus mobili" e della detrazione IRPEF/IRES pari al 65% per gli interventi antisismici.

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La Guida, disponibile anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), riepiloga le disposizioni contenute nella legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016)[1] ed i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria.

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In particolare, nella Guida vengono illustrati:

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o la proroga della detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, nella misura potenziata pari al 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016,sempre nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

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Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017, viene confermato che la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell'art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
Inoltre, nella Guida vengono confermati alcuni dei chiarimenti già contenuti nella C.M. 17/E/2015[2], secondo cui:

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- nell'ipotesi in cui l'ordinante del bonifico ed il beneficiario della detrazione non coincidano, questa viene riconosciuta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico venga indicato il suo codice fiscale, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa[3];

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- in caso di decesso dell'avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d'imposta, esclusivamente all'erede che conserva la «detenzione materiale e diretta» dell'abitazione.

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Sul punto, l'Agenzia conferma che tale condizione deve esistere non soltanto nell'anno di accettazione dell'eredità, ma anche negli anni successivi.

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Pertanto, nell'ipotesi in cui l'erede, già detentore, nei successivi periodi d'imposta conceda l'immobile in locazione o in comodato, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni.

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Tuttavia, nell'ipotesi in cui, al termine della locazione o del comodato, l'erede riprenda la detenzione dell'abitazione, potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi;

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o la proroga del "bonus mobili", ossia della detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, relative all'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici[4] finalizzati all'arredo dell'abitazione oggetto di ristrutturazione[5], nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro[6], da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Viene, altresì, confermato che la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto dell'intervento edilizio.

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Inoltre, la Guida dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, a differenza di quanto previsto per la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute da un contribuente deceduto non possono essere portate in detrazioni (per le quote non ancora fruite) dall'erede, anche quando quest'ultimo conserva la detenzione diretta dell'immobile.

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In sostanza, come chiarito dalla C.M. 17/E/2015, la detrazione del "bonus mobili" non utilizzata in tutto o in parte dal contribuente deceduto non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodo d'imposta.

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In tal ambito, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto, altresì, una breve Guida al "bonus mobili", aggiornata al mese di gennaio 2016;

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o la proroga della detrazione IRPEF/IRES per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità[7], riguardanti le parti strutturali di edifici destinati ad abitazione principale o ad attività produttiva e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica. Il beneficio spetta nella misura pari al 65% delle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, semprenel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare[8].

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2 allegati

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Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali 
Guida al "bonus mobili"

Ddl “Milleproroghe” – Per il 2016 esonero contributo licenziamento in edilizia

E' stato approvato, in via definitiva, presso l'Aula del Senato, il disegno di legge n. 2237/S, di conversione del decreto legge 210/2015, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" c.d."Milleproroghe".

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In particolare, si segnala l'accoglimento dell'istanza presentata dall'Ance in merito alla proroga, per tutto il 2016, dell'esonero dal versamento del contributo licenziamento, di cui all'art. 2, co. 31[1], della L. n. 92/12, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

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Pertanto, anche per il 2016, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere".

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Inoltre, nella Relazione tecnica, aggiornata della Ragioneria Generale dello Stato,sul disegno di legge in oggetto è stato precisato che, alle minore entrate derivanti dalla proroga dell'esonero dal versamento del contributo Naspi per il 2016, quantificate in 38 milioni di euro, si provvede, così come per gli anni 2014 e 2015, mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a) del D.L. n. 185/2008 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2/2009, che presenta le necessarie disponibilità.

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E' stata, altresì, stimata, mantenendo il trend degli anni precedenti, la platea di lavoratori interessati dall'esonero contributivo stesso, per l'anno 2016, in 68.800 unità.

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In accoglimento delle istanze avanzate dall'Ance, è stato, inoltre, presentato un ordine del giorno, G2-quater.2 (primo firmatario Sen. Puglia), che impegna il Governo a porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata (...).

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Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni in attesa delle relative circolari operative da parte dell'Inps e del Ministero del Lavoro a seguito della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

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[1] In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Decreto Milleproroghe

In allegato nell'area riservata sezione circolari, il testo del decreto milleproroghe - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative – Atto del Senato della Repubblica – N. 2237 – approvato nella serata del 24/02/2016 dal Senato.

Garanzia Giovani – Decreto direttoriale n. 385/15 – Circolare Inps n. 32/2016

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul Programma "Garanzia Giovani" per informare che l'Inps, con l'allegata circolare n. 32/2016, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina relativa al "Bonus occupazione", riconosciuto ai datori di lavoro, contemplata dal decreto direttoriale n. 385/15 del Ministero del lavoro, in vigore dal 15 gennaio scorso, con il quale viene modificato il decreto n. 1709/14 sulla materia e annullato il d.d. di rettifica n. 169/15.

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Nel merito, l'Istituto precisa che, alla luce delle disposizioni del novellato decreto e in conformità con la normativa comunitaria, può fruirsi dell'agevolazione oltre i limiti del regime "de minimis" solo al verificarsi di determinate condizioni, le quali variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma:

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per i giovani che, al momento della registrazione al programma, abbiano un'età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media degli occupati degli ultimi dodici mesi. L'incentivo è comunque fruibile se l'incremento occupazionale non viene a realizzarsi qualora intervengano, nel predetto arco temporale, casi di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, ma non di licenziamenti per riduzione di personale;
per i giovani, invece, che al momento della registrazione al programma abbiano un'età compresa tra i 25 e i 29 anni, la legittima fruizione dell'incentivo è subordinata, oltre che all'incremento occupazionale netto, al rispetto di una delle seguenti condizioni:

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- il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;

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- il giovane non deve possedere un diploma di istruzione secondaria scolastica o di formazione professionale o deve essere senza occupazione regolarmente retribuita da almeno 2 anni dalla cessazione della formazione professionale;

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- il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna di almeno il 25%.

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L'incentivo, inoltre, è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l'incremento occupazionale inizialmente realizzato.

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Si evidenzia che gli incentivi sono riconosciuti, nei limiti dei finanziamenti previsti per le singole Regioni e per i contratti indicati nella tabella allegata al decreto, per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017. Per i soli datori di lavoro con sede nella Regione Campania, la nuova disciplina stabilisce che l'incentivo venga riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 13 ottobre 2015.

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1 allegato

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Inps_Circ_32_2016_garanzia giovani

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