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Gestione separata - Indennità di maternità/paternità – Istruzioni Inps

L'Inps, con l'allegata circolare n. 42/2016, ha fornito istruzioni operative riguardo all'indennità di maternità/paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata, alla luce delle disposizioni sulla materia contemplate dal d.lgs. n. 80/15, innovativo del d.lgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità/paternità), nonché del d.lgs. n. 148/15 che ne ha esteso la portata agli anni successivi al 2015.

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Due sono gli aspetti approfonditi:

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il diritto all'indennità di maternità/paternità in favore dei lavoratori suddetti (parasubordinati e liberi professionisti), in caso di adozione o affidamento, per un periodo di astensione di 5 mesi (v. art. 64 bis del T.U.). Riguardo a tali ipotesi, nel rammentare l'innalzamento del periodo indennizzabile da 3 a 5 mesi, l'Inps rimanda alle indicazioni già fornite in passato sull'argomento, a seguito della relativa sentenza della Corte costituzionale n. 257/12, segnalando l'imminente pubblicazione di uno specifico decreto ministeriale modificativo delle condizioni di accesso alla tutela della maternità per tale fattispecie;

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il diritto all'indennità di congedo di maternità/paternità, nell'ipotesi di mancato versamento dei contributi "dovuti" (e non versati) da parte del committente o dell'associante in partecipazione (v. art. 64 ter del T.U.). In tal caso, le nuove disposizioni prevedono il riconoscimento dell'indennità a favore dei lavoratori parasubordinati, poiché gli stessi non sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva che è in capo, invece, al committente/associante. Diversamente, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili per tale adempimento, quali i liberi professionisti, le nuove norme non trovano applicazione.

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L'Istituto precisa che, in mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare, in base alla contribuzione "dovuta", i periodi di congedo di maternità/paternità ricadenti dall'anno 2015 in poi (art. 26, d.lgs. n.80/2015).

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La contribuzione "dovuta" non è utile, invece, ai fini del riconoscimento dell'indennità di congedo parentale, per la quale rimane condizione necessaria il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l'indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).

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Nel riportare una serie di casistiche a titolo esemplificativo, l'Istituto fornisce, infine, indicazioni sull'istruttoria per l'erogazione e il pagamento delle prestazioni.

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1 allegato

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INPS_circ_42 del 26_02_16

Ddl milleproroghe - pubblicazione in GU n. 47/2016

Si fa seguito alla precedente news dello scorso 26 febbraio, per comunicare che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio scorso, l'allegata Legge n. 21/2016, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", c.d. "milleproroghe"", in vigore dallo scorso 27 febbraio.
Si fa riserva, inoltre, di fornire ulteriori chiarimenti a seguito dell'emanazione di apposite circolari degli istituti previdenziali in merito, in particolare, alla previsione relativa alla proroga, per tutto il 2016, dell'esenzione dal versamento del contributo di licenziamento per le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

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1 allegato

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Legge n. 21/2016

Varianti in corso d’opera: nuovo Comunicato del Presidente dell’ANAC

Pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 17 febbraio 2016, con il quale, in ragione di sollecitazioni pervenute da soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici ed emerse in sede di ottemperanza all'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera ex art. 37, comma 1, d.l. 90/2014 (convertito con Legge n. 114/2014), ad integrazione del precedente Comunicato del Presidente dell'ANAC del 17 marzo 2015, vengono fornite ulteriori indicazioni interpretative sull'applicazione della norma.

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Al Comunicato, è allegato uno specifico modulo (modulo di trasmissione delle varianti ex art. 37, della legge n. 114/2014 al fine di assicurare la chiarezza e la coerenza delle informazioni e degli atti da trasmettere).

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Si allegano:

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Comunicato varianti definitivo_3.3.2016

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MODULO_definitivo_3.3.2016

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seguirà ulteriore commento.

IMU e TASI 2016 - Coefficienti per i fabbricati D

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7marzo 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 febbraio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2016.
Il valore dei coefficienti varia da 3,12 per l'anno 1982 e precedenti, ad 1,01 per il 2016, come di seguito riportato.

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2016

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2015

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2014

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2013

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2012

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2011

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2010

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2009

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2008

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2007

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2006

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2005

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2004

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2003

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2002

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2001

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2000

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1999

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1,01

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1,01

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1,01

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1,02

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1,04

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1,07

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1,09

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1,10

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1,14

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1,18

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1,22

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1,25

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1,32

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1,37

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1,42

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1,45

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1,50

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1,52

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1998

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1997

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1996

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1995

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1994

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1993

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1992

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1991

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1990

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1989

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1988

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1987

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1986

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1985

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1984

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1983

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1982 e precedenti

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1,54

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1,58

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1,63

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1,68

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1,73

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1,77

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1,79

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1,82

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1,91

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1,99

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2,08

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2,25

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2,43

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2,60

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2,77

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2,95

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3,12

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In sostanza, tali coefficienti si applicano all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all'anno di sostenimento.

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In merito, i nuovi coefficienti si applicano per determinare il valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'IMU e della TASI[1] .
Inoltre, restano confermati i chiarimenti forniti con la R.M. 6/DF del 28 marzo 2013, la quale precisa che nei costi devono essere considerati:
- il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno;
- le rivalutazioni sia economiche che fiscali;
- gli interessi passivi capitalizzati;
- le spese incrementative.
[1]A tal riguardo, si ricorda che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

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1 allegato

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Decreto del MEF del 29 febbraio 2016

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