Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 3 marzo, lo schema di decreto legislativo, contenente il nuovo Codice degli appalti.
\r\nIl testo è ora all'esame del Parlamento e del Consiglio di Stato, per l'adozione dei prescritti pareri preventivi; parimenti, dovrà essere sottoposto al vaglio della Conferenza unificata Stato-Regioni.
\r\nUna volta concluso l'iter, il testo dovrà essere adottato entro il termine massimo 18 aprile p.v.
\r\nSul tema della qualificazione nei lavori pubblici, lo schema di decreto, rispetto alle versioni iniziali, ha visto il sostanziale reinserimento, anche su azione dell'ANCE, del sistema SOA (società organismi di attestazione di cui all'articolo 84), per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.
\r\nQuest'ultimo sarà oggetto di diverse innovazioni (tra cui la previsione di requisiti reputazionali, auspicati anche dall'ANCE) che vedranno la luce a seguito dell'adozione da parte dell'ANAC di linee guida esplicative della qualificazione (art. 83, co. 2 e 84, co. 5).
\r\nIn attesa di tali linee guida, si può anticipare che nello schema di decreto – al momento -manca un chiaro riferimento alla sopravvivenza della norma transitoria, approvata con l'ultimo "Milleproroghe" che consente, fino al 31 luglio 2016, di utilizzare il decennio ai fini della qualificazione SOA (art. 7, co. 2, lett. "a" del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 21016, n. 21).
\r\nNe consegue che, se questo testo non subirà ulteriori modifiche sul punto, tale possibilità potrebbe venire meno già a far data dal 18 aprile p.v., con l'effetto di tornare, quindi, ad uncalcolo dei requisiti basati sul quinquennio antecedente alla sottoscrizione del contratto con al SOA.
\r\nIn previsione di ciò, ed in via meramente cautelativa, si invitano le imprese a valutare l'opportunità, o meno, di procedere a sottoscrivere il contratto per il rinnovo dell'attestato prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, verosimilmente attesa, come detto, per il 18 aprile p.v..
\r\nTutto questo nella consapevolezza che si tratta di una situazione nella quale il testo definitivo potrebbe non accogliere le modifiche volte al mantenimento del decennio fino al 31 luglio, così auspicato dall'ANCE.
\r\nIn questo contesto, si segnala altresì che, nel corso del convegno ANCE sul nuovo codice degli appalti, tenutosi il 30 marzo u.s., il Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, ha annunciato di aver richiesto alle Commissioni parlamentari una proroga della vigenza Regolamento Generale 207/2010, cui è seguito l'assenso del Ministro delle infrastrutture, Graziano Delrio.
\r\nTale innovazione, laddove confermata nella versione definitiva del Codice, consentirà, tra l'altro, che, in attesa delle Linee guida sulla qualificazione, i direttori tecnici, già iscritti all'Albo dei costruttori, potranno mantenere tale ruolo, indipendentemente dal titolo professionale posseduto.
Dal 25 marzo 2016 sono in vigore i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali introdotti con la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/3/2016) che aggiunge al Codice Penale i nuovi articoli 589-bis (omicidio stradale) 589-ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale) 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e 590-ter (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali) e reca, altresì, numerose modifiche al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada.
Contemporaneamente alla pubblicazione della Legge, il Ministero dell'Interno ha emanato la prima Circolare (Prot. 300/A/2251/16/124/68 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Stradale) che riepiloga le modifiche normative e fornisce le prime indicazioni operative.
Di seguito si riporta una breve sintesi delle novità normative con particolare riferimento, per quanto di maggiore interesse, al settore autotrasporto.
OMICIDIO STRADALE
La nuova legge inserisce nel Codice Penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis).
Già prima della novella legislativa l'articolo 589 C.P. comma 3 puniva la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione. Tale previsione, in realtà, esiste ancora: è solo stata spostata, per ragioni "sistematiche" nell'articolo 589-bis. Anche la pena resta invariata (reclusione da 2 a 7 anni).
L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore:
in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati).
E', poi, punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore:
in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
che abbiano superato specifici limiti di velocità (che potrà essere verificata dalle risultanze, ad es., del tachigrafo di cui sono dotati i mezzi pesanti)
la cui condotta rientri in una delle fattispecie tipizzate al comma 5 che manifestano una grave imprudenza alla guida.
Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti previste dal comma 6, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e l'aggravante ad effetto speciale in caso di fuga dopo l'incidente, di cui all'art. 589-ter.
La norma prevede anche un'attenuante speciale nel caso in cui la morte non sia esclusiva conseguenza della condotta colpevole.
Si sottolinea, infine, che per effetto della modifica all' art. 157 C.P. per il nuovo reato di omicidio stradale è stato previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.
LESIONI PERSONALI STRADALI
Per effetto della riforma le lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale sono oggetto di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità ed alla ricorrenza di circostanze aggravanti.
Mentre le lesioni lievissime o lievi continuano ad essere punite dall'art. 590 C.P., per quelle gravi o gravissime, si applica ora la nuova previsione dell'articolo 590-bis come riformulato dalla legge di modifica n. 41/2016.
Le diverse fattispecie del reato di cui all'art. 590-bis, appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-bis. Anche qui, come per l'omicidio stradale, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo art. 590-bis la fattispecie di lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale (espunta quindi dall' art. 590, comma 3). L'entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata: da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi; da 1 a 3 anni per quelle gravissime. E' stata però eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2.000 euro in caso di lesioni stradali gravi.
Sono previste pene più severe quando le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) sono provocate per colpa da:
un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La pena è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni sono provocate:
da conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
dai conducenti che abbiano superato specifici limiti di velocità;
dai conducenti la cui condotta rientri in una delle fattispecie tipizzate.
Negli ultimi tre commi dell'articolo 590-bis sono previste le medesime aggravanti e attenuanti speciali già richiamate per l'omicidio colposo.
Come giustamente evidenziato nella Circolare ministeriale le nuove ipotesi di reato, contenute negli articoli 589-bis e 590-bis sono costruite, come visto, in modo sostanzialmente simmetrico, tale da configurare, per ciascuna, una complessa articolazione di aggravanti e attenuanti essenzialmente aventi identico contenuto sia pure con la previsione di pene diverse proporzionate al grado di colpa e al livello di aggressione dei beni tutelati della vita dell'integrità fisica.
ALLEGATO:
Legge n. 41/2016
Circolare Ministero Interno 25/3/2016
Si informa che, a seguito della segnalazione sulla eliminazione, nei flussi UniEmens, del codice 1N e 1M – cessazione per interruzione di rapporto di lavoro per completamento delle attività e chiusura di cantiere ed esclusione dall'obbligo del versamento di qualsiasi forma di contribuzione previdenziale (codici utili, pertanto, ai fini dell'esonero dal contributo di licenziamento prorogato dal Milleproroghe, come noto, per tutto il 2016), l'Ance è intervenuta immediatamente presso l'Inps.
\r\nA seguito di ciò, risulta che l'Istituto abbia proceduto ad aggiornare i programmi, reinserendo i suddetti codici.
\r\nA breve seguirà specifico messaggio dell'Inps.
Con l'allegata nota del 15 marzo scorso, il Ministero del lavoro ha diramato il nuovo modello relativo alla dichiarazione di non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc, di cui all'Allegato A al decreto sul Durc (DM 30 gennaio 2015), utile per l'accesso ai benefici contributivi. Come noto, si tratta di illeciti di natura penale e non, riguardanti in generale la tutela delle condizioni di lavoro.
\r\nIl Dicastero ha precisato che, ferma restando la validità delle dichiarazioni rilasciate in vigenza della precedente normativa, tutti coloro che hanno effettuato per la prima volta la suddetta dichiarazione a partire dal 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo decreto sul Durc), dovranno effettuare nuovamente tale presentazione utilizzando il nuovo modello aggiornato.
\r\nQuest'ultimo, in formato pdf compilabile, è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it ), alla Sezione "Strumenti e servizi", nella voce "Modulistica". Una volta compilata la dichiarazione va tramessa alla Dtl competente a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC e i soggetti coinvolti nella procedura di verifica della regolarità contributiva, comprese le Casse edili, possono richiedere al Ministero del Lavoro l'elenco delle aziende che hanno presentato l'autocertificazione.
\r\n1 allegato
Min_Lav_Modello dichiarazione_DURC